Compensazione del II° pilastro con altri crediti derivanti dall’unione coniugale

Caso 325 del 16/01/2014

E' possibile compensare il credito del II° pilastro con altri crediti derivanti dall'unione coniugale?

In una sentenza del 9 settembre 2013, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

E' vietata la compensazione delle prestazioni d'uscita scaturenti dall'art. 122 CC con pretese che il giudice del divorzio ha riconosciuto all'altro coniuge.

Sentenza TF 5A_34/2013


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi hanno contratto matrimonio il 25 maggio 2007. Con sentenza 28 ottobre 2011 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, statuendo - per quanto qui ancora litigioso - che gli averi previdenziali delle parti non venissero suddivisi.

Accogliendo parzialmente il gravame del marito, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha fatto ordine alla cassa pensioni del datore di lavoro della moglie di versare su un conto intestato al marito l'importo di CHF 19'062.55, corrispondente al conguaglio fra le rispettive prestazioni d'uscita delle due parti. La moglie ha dunque ricorso al Tribunale federale. Dalla motivazione del gravame si evince che lo scopo del ricorso è di ottenere dal giudice la rinuncia alla suddivisione delle prestazioni d'uscita fra le parti, rispettivamente la presa in considerazione delle sue pretese compensatorie, da lei cifrate in CHF 10'778.75.

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che è vietata la compensazione delle prestazioni d'uscita scaturenti dall'art. 122 CC con pretese che il giudice del divorzio ha riconosciuto all'altro coniuge; questo divieto persegue lo scopo di garantire il mantenimento della previdenza professionale. Il diritto alla suddivisione degli averi di previdenza professionale intende appunto compensare le perdite in materia di previdenza che scaturiscono dalla suddivisione dei compiti durante il matrimonio e promuovere l'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio. Pertanto, tale diritto non può dipendere né dal regime matrimoniale scelto e dalla sua liquidazione, né dalla soluzione adottata per gli alimenti dopo il divorzio. Di conseguenza, le prestazioni d'uscita scaturenti dall'art. 122 CC non possono essere compensate con pretese invocate dall'altro coniuge nel quadro di una procedura di divorzio (sentenza TF B 66/05 del 7 novembre 2006 consid. 3.1; Hermann Walser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4a ed. 2010, n. 31 ad art. 122 CC; Baumann/Lauterburg, in FamKommentar Scheidung, vol. I, 2a ed. 2011, n. 77 ad art. 122 CC).

Il ricorso è stato dunque respinto, anche se il Tribunale federale ha precisato che nulla impedisce alla ricorrente di verificare le possibilità che potrebbero ancora sussistere per prevenire il versamento ordinato al suo istituto di previdenza professionale nei confronti dell'opponente, in applicazione delle norme sull'esecuzione e fallimento.


Data modifica: 16/01/2014

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