Caso 252 del 30/11/2010
In una sentenza del 10 maggio 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Ove il Giudice delle assicurazioni accerti l’impossibilità della divisione delle prestazioni d’uscita ai sensi dell’art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve trasmettere d’ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio.
Sentenza pubblicata in DTF 136 V 231
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Qualora il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dovesse accertare che la ripartizione della prestazione di uscita tra i coniugi non è possibile e che questa impossibilità fa scaturire un diritto ad un'equa indennità ex art. 124 CC, tale Tribunale deve ritornare d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio.
La giurisprudenza del Tribunale federale è stata sull'argomento piuttosto discontinua; in certi casi ha indicato che la causa pendente presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dovesse essere semplicemente rinviata al Giudice del divorzio, senza dare particolari dettagli, dando in ogni caso alle parti il diritto di domandare al Giudice del divorzio un complemento della sentenza di divorzio.
Anche la dottrina in merito non è unanime: la maggioranza degli autori ritengono che l'impossibilità della divisione della cassa pensioni costituisca un motivo per la revisione della sentenza di divorzio, mentre altri autori ritengono che la sentenza di divorzio debba essere completata.
Ora, premesso che nell'ambito della regolamentazione della previdenza professionale vige la massima ufficiale, ai Giudici del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non è dato il diritto di decidere l'equa indennità ex art. 124 CC, ma quest'ultima va decisa dal Giudice del divorzio. A contrario, a mente del Tribunale federale, qualora il Giudice delle assicurazioni accerti l'impossibilità della divisione delle prestazioni d'uscita ai sensi dell'art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve trasmettere d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio. Il rinvio d'ufficio al Giudice del divorzio è la logica conseguenza del particolare sistema creato dal legislazione nell'ambito dell'art. 142 cpv. 2 CC.
D'altra parte il Giudice del divorzio dispone senz'altro di una più completa visione d'insieme della situazione economica concreta dei coniugi e delle loro necessità previdenziali; non dimentichiamo che per la fissazione dell'equa indennità la giurisprudenza esige che sia valutata la situazione patrimoniale dei coniugi dopo la liquidazione del regime matrimoniale, oltre agli altri elementi della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (DTF 131 III 1, consid. 4.2, pag. 4 e riferimenti). I bisogni personali e la capacità contributiva del debitore, nonché i bisogni previdenziali del creditore costituiscono criteri che occorre pure esaminare (DTF 133 III 401, consid. 3.2, pag. 404). Nei casi di previdenza dovuti ad invalidità occorre inoltre considerare eventuali aumenti del tasso di invalidità del debitore e dei conseguenti bisogni previdenziali di quest'ultimo (DTF 129 III 481, consid. 3.2.3, pag. 485).
Data modifica: 30/11/2010