Competenza per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari, se la sentenza di merito è oggetto di appello o reclamo

Caso 368 del 01/12/2015

A quale autorità giudiziaria spetta la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio, allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo?

in una sentenza del 15 luglio 2015 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio, allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo è, nel Cantone Ticino, quella del primo giudice, vale a dire del Pretore.

Sentenza I CCA 11.2015.54


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il 19 aprile 2010, il marito ha promosso azione di divorzio e con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie pendente causa, aumentato con decreto cautelare del 14 novembre 2012: la decisione è stata confermata dal Tribunale d’appello il 7 ottobre 2014.
Una richiesta del marito intesa alla soppressione di tale contributo è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 21 maggio 2013, sempre confermato dal Tribunale d’appello il 7 ottobre 2014.

Con sentenza del 6 maggio 2015, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e condannato il marito a versare alla moglie un determinato contributo alimentare fino al proprio pensionamento. Contro tale sentenza entrambe le parti hanno ricorso al Tribunale d’appello.

In pendenza di tali procedure di ricorso, il 2 luglio 2015 il marito ha presentato al Tribunale d’appello un'istanza di provvedimenti cautelari in cui ha chiesto di modificare il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 maggio 2013, in particolare chiedendo la riduzione del contributo provvisionale per la moglie.

Con la sentenza oggetto del presente caso il Tribunale d’appello ha voluto approfondire la questione della competenza funzionale, per il tramite delle seguenti considerazioni.

Con la sentenza 5A_705/2011, del 15 dicembre 2011, il Tribunale federale ha accertato che provvedimenti cautelari possono fondarsi sull'art. 276 cpv. 3 CPC quand'anche siano decretati da un'autorità d'appello (consid. 1.1.1), ma non ha prescritto che l'emanazione di simili misure in appello competa per diritto federale alla giurisdizione di secondo grado. Una successiva sentenza il Tribunale federale (sentenza 5A_725/2012, del 18 febbraio 2013) non ha fatto che riprendere il medesimo concetto, senza sospingersi oltre (consid. 1).

Secondo il Tribunale d’appello non vi sarebbe alcuna base legale che abiliti lo stesso Tribunale d’appello a statuire come autorità di primo grado su provvedimenti cautelari chiesti in pendenza di appello. E’ vero che l'art. 48b lett. b n. 1 LOG dispone che le Camere civili del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti cautelari”, ma il senso della norma è stato considerato solo quello di consentire una decisione cautelare a giudice unico in casi di particolare urgenza: ciò avviene nei procedimenti in cui tali Camere agiscono come “istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo grado, oppure agiscono “a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice”.

Visto quanto precede il Tribunale d’appello ha statuito prevedendo il principio secondo cui la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio, allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo rimane, nel Cantone Ticino, quella del primo giudice, vale a dire del Pretore.


Data modifica: 01/12/2015

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