Competenza per territorio – foro

Caso 95 del 01/01/2004

Quali sono i criteri per la determinazione della competenza per territorio del Giudice svizzero?

In una sentenza del 2 maggio 2002* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il luogo in cui una persona deposita i certificati e ove ottiene il permesso di residenza o di domicilio costituisce un indizio ai fini del domicilio civile. Non ha intenzione di costituire un domicilio in Svizzera la persona che vi soggiorna per brevi periodi di tempo, rientrando ogni volta nel paese di residenza, che non ha firmato alcun contratto di locazione e di lavoro e si limita ad attività saltuarie e a soggiorni presso conoscenti e amici.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Frequentemente si confonde il concetto di domicilio ai sensi del diritto amministrativo con quello del diritto civile. Nel caso concreto la persona in questione aveva un domicilio amministrativo in Svizzera, ma non quello civile.
Il Tribunale d'appello ha precisato che per la determinazione della competenza del Giudice svizzero nell'ambito del diritto civile il domicilio non dipende solo dalla volontà soggettiva di una persona, ma anche dalle circostanze oggettive riconoscibili a terzi. Si considera "domicilio" il luogo ove una persona mostra, mediante il proprio comportamento (e non solo mediante la propria intenzione) di avere stabilito il centro delle proprie relazioni e dei propri interessi.
Il luogo in cui una persona si annuncia all'autorità depositando i certificati, quello in cui esercita i diritti civili, ove paga le imposte, ove ottiene il permesso di residenza o di domicilio costituisce un indizio ai fini del domicilio civile, ma tale indizio non deve essere smentito da altri. Ad es. non ha intenzione di costituire un domicilio in Svizzera la persona che vi soggiorna per brevi periodi di tempo, rientrando ogni volta nel paese di residenza, che non ha firmato alcun contratto di locazione e di lavoro e si limita ad attività saltuarie e a soggiorni presso conoscenti e amici.

* Sentenza pubblicata su FAMPRA 4/2003, pag. 915.


Data modifica: 01/01/2004

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