Computo degli acconti d’imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati

Caso 354 del 16/04/2015

Come vengono computati gli acconti d’imposta per il periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati?

In una sentenza del 4 giugno 2014 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La legge tributaria ticinese non contiene alcuna disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione o il divorzio ed eventualmente anche per i periodi precedenti. Dovendo colmare una lacuna propria della legge la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello si conforma alla soluzione adottata dalla maggior parte dei Cantoni, che consiste nella ripartizione per metà fra i coniugi.

CDT 80.2013.166


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel corso di un’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al Pretore, i coniugi hanno definito le conseguenze della separazione intervenuta il 15 settembre 2011. In particolare hanno convenuto di chiedere all’Ufficio di tassazione la disgiunzione delle partite fiscali a partire dal 1° gennaio 2012 e di suddividere le imposte per il 2011 “in funzione delle rispettive entrate per quell’anno”.
Con decisione del 27 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione ha notificato la tassazione 2011 e ha chiesto alla contribuente il pagamento dell’intero debito d’imposta. Il 23 maggio 2013 la contribuente si è rivolta all’Ufficio di esazione, chiedendo di computare gli acconti da lei pagati nel corso del 2011. Con scritto del 3 giugno 2013, l’autorità d’incasso ha comunicato alla contribuente di non poter aderire alla sua richiesta, “in quanto in seguito alla notifica di tassazione emessa il 27 marzo 2013 gli importi sono stati restituiti automaticamente direttamente all’intestatario della partita erariale”.
La moglie si è rivolta alla Camera di diritto tributario con un ricorso contro la decisione (comunicazione) 3 giugno 2013 dell’Ufficio esazione e condoni. Ribadito di aver personalmente pagato gli acconti 2011 per sé e per il marito e sottolineato che il solo reddito del lavoro dei coniugi era da anni il suo, ha ritenuto che l’Ufficio di esazione sia incorso in un errore, avendo accreditato gli acconti al marito.

Il problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno pagato prima della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un debito d’imposta comune, può essere risolto in diversi modi.
Una prima possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti.
Un’altra opzione consiste nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione alle rispettive quote di responsabilità per l’imposta complessiva.
Un’ultima possibilità consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli anticipi o per conto del quale sono stati pagati.

Diversamente dalla legge degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene alcuna disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.
Ciò non toglie che la decisione contestata, con la quale l'Ufficio di tassazione ha computato (o restituito) tutti gli acconti al marito separato della ricorrente, non può essere condivisa. Sia che si voglia seguire la soluzione più semplice, scelta peraltro dalla maggior parte dei cantoni, consistente nella suddivisione per metà ciascuno degli acconti pagati, sia che si preferisca quella più elaborata e precisa, consistente nella ripartizione in base alle quote di responsabilità per l’imposta complessiva, in alcun modo si giustifica il rimborso di tutti gli acconti ad un solo coniuge. Volendo superare le riserve di principio che solleva, una simile soluzione potrebbe tutt’al più essere applicata, se si potesse verificare concretamente chi ha versato le rate d’acconto ancora intestate congiuntamente ai coniugi.
Nella fattispecie, tuttavia, si è potuto constatare dal ricorso che le rate in discussione sono state tutte versate proprio dalla ricorrente, cioè dal coniuge al quale non sono state poi restituite o attribuite in sede di conguaglio. Non si può del resto mettere in dubbio la circostanza che l’autorità di tassazione fosse a conoscenza dell’avvenuta separazione dei coniugi nel corso del 2011, considerato il fatto che ha proceduto alla loro tassazione separata per il periodo fiscale stesso.

Si deve ritenere che nella fattispecie vi sia una lacuna propria, che come tale deve essere colmata. Infatti, la restituzione, o l’attribuzione in sede di calcolo dei conguagli, degli acconti pagati dai coniugi che si sono in seguito separati solleva un problema che deve essere disciplinato. La soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti coinvolte (contribuente e coniuge, autorità fiscale) consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. Esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni, nella maggior parte dei casi, anche laddove in linea di principio è prevista la ripartizione per metà, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso.
Nel caso in esame, con il verbale dell’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al pretore, i coniugi hanno convenuto la suddivisione delle imposte per l’anno 2011 “in funzione delle rispettive entrate per quell’anno”. L’accordo non fa tuttavia riferimento agli acconti, già pagati a tale momento, ma si limita a pronunciarsi sulla suddivisione delle imposte, che peraltro non ha dovuto essere attuata, giacché per il 2011 i coniugi sono già stati imposti separatamente. Per essere determinante ai fini della ripartizione degli acconti, il verbale avrebbe dovuto fare riferimento espressamente alla circostanza che gli stessi erano stati pagati dalla ricorrente e che pertanto avrebbero dovuto essere a lei restituiti (o computati sul suo debito d’imposta).
Poiché la soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni consiste nella ripartizione per metà fra i coniugi, il Tribunale d'appello ha ritenuto equo anche in questo caso un simile criterio di attribuzione degli acconti pagati.

Segnalo sull'argomento anche la sentenza del Tribunale federale (sentenza TF 5D_169/2013 del 6 dicembre 2013) con la quale è stato indicato che non compete al giudice del rigetto definitivo dell'opposizione accertare la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi per l'imposta complessiva. In tale sentenza la questione sottoposta al giudizio del Tribunale federale è quella di delimitare il potere di cognizione del giudice del rigetto in merito al genere di obiezioni che egli è competente a trattare. In particolare è controverso se egli sia abilitato ad applicare una norma della legislazione fiscale cantonale ed eventualmente constatare la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi per debiti fiscali. Secondo la dottrina citata nella sentenza al consid. 3.2, è compito dell'autorità fiscale accertare tramite una speciale decisione (suscettiva di impugnazione) che la responsabilità solidale è nel frattempo decaduta e fissare inoltre per ogni coniuge la sua quota personale nell'imposta complessiva. Una tale incombenza travalica manifestamente il potere di cognizione del giudice del rigetto. Pertanto fintanto che non vi è una decisione dell'autorità fiscale, entrambi i coniugi continuano a rispondere solidalmente per l'imposta complessiva.
 


Data modifica: 16/04/2015

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