Caso 209 del 18/01/2009
E’ corretto considerare quale reddito determinante per il calcolo dei contributi alimentari la rendita per menomazione all’integrità?
In una sentenza del 15 settembre 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
A dipendenza delle circostanze, può non apparire arbitrario il parziale computo di una rendita per menomazione dell’integrità quale reddito nell’ambito del calcolo dei contributi di mantenimento per la breve durata della procedura di divorzio.
* Sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale: DTF 134 III 581.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza è stata pubblicata dal Tribunale federale sulla raccolta ufficiale siccome viene indicato il principio della possibilità di computo, a certe condizioni, della rendita per menomazione dell'integrità nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento pendente causa.
Tuttavia la sentenza riassume anche alcuni principi in merito ai redditi e alla sostanza computabili per la commisurazione dei contributi alimentari, principi che vale la pena di ricordare.
Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) ai sensi dell'art. 48 LAM l'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità; l'art. 59 LAM precisa che la rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale. La differenza tra le due indennità non risiede nello scopo che hanno, bensì nel modo di calcolarle. In ogni caso questi importi non godono di una protezione assoluta (sono ad es. sono computati per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LPC -, così come pure per il calcolo dell'indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - LAV - , così come pure ancora in ambito esecutivo - LEF -, in casi specifici, soprattutto in ambito alimentare) . A livello di regime matrimoniale le pretese di danno all'integrità corporale sono equiparate a pretese di risarcimento del torto morale e quindi si tratta di beni propri ai sensi dell'art. 198 cifra 3 CC.
Sta di fatto che per il calcolo dei contributi di mantenimento durante il matrimonio, basati dunque sull'art. 163 CC, il primo fattore di ponderazione sono le entrate, ma dove queste non bastassero, occorre riferirsi, in via sussidiaria, anche alla sostanza (sentenza TF 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3c). Relativamente alla sostanza, se occorre intaccarla per il mantenimento bisogna considerare dapprima gli acquisti, ma ciò non esclude in seguito di considerare anche i beni propri (sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 e 3.3). Per il mantenimento post divorzio, il Tribunale federale ha pure indicato che se il reddito non è sufficiente occorre intaccare la sostanza (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5) acquisti e se del caso i beni propri (sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003).
Le prestazioni di risarcimento per il torto morale e per menomazione dell'integrità non sono strettamente personali. Influiscono sulla capacità contributiva e sono considerate, come visto sopra, sia direttamente in ambito di diritto pubblico (calcolo PC, ecc.), sia indirettamente nel campo del diritto privato (facendo parte della sostanza).
Se si debba o meno considerarle determinanti anche per il calcolo dei contributi alimentari, segnatamente quali entrate, occorre valutarlo a dipendenza delle circostanze. Nella sentenza qui commentata il Tribunale federale, rilevando innanzi tutto che la rendita per menomazione dell'integrità è versata quale rendita mensile, ha evidenziato che la medesima, di CHF 1'006.00 mensili, costituisce per il marito il 15,4% delle sue entrate complessive; se non la si considerasse, risulterebbe per la moglie un ammanco di oltre CHF 2'000.00 mensili, dato che per la medesima, che deve accudire un bambino di due anni e mezzo, si è preteso che svolga un'attività ridotta del 30%. Il Tribunale federale ha dunque indicato che non risulta arbitrario il parziale computo della rendita per menomazione dell'integrità quale reddito (del marito), nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento a favore della moglie per la breve durata della procedura di divorzio al fine di colmare provvisoriamente l'ammanco.
Il Tribunale federale lascia tuttavia aperta la questione a sapere se tale computo sia legittimo anche in caso di alimenti post divorzio (art. 125 CC). la sentenza è stata pubblicata dal Tribunale federale sulla raccolta ufficiale siccome viene indicato il principio della possibilità di computo, a certe condizioni, della rendita per menomazione dell'integrità nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento pendente causa.
Tuttavia la sentenza riassume anche alcuni principi in merito ai redditi e alla sostanza computabili per la commisurazione dei contributi alimentari, principi che vale la pena di ricordare.
Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) ai sensi dell'art. 48 LAM l'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità; l'art. 59 LAM precisa che la rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale. La differenza tra le due indennità non risiede nello scopo che hanno, bensì nel modo di calcolarle. In ogni caso questi importi non godono di una protezione assoluta (sono ad es. sono computati per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LPC -, così come pure per il calcolo dell'indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - LAV - , così come pure ancora in ambito esecutivo - LEF -, in casi specifici, soprattutto in ambito alimentare) . A livello di regime matrimoniale le pretese di danno all'integrità corporale sono equiparate a pretese di risarcimento del torto morale e quindi si tratta di beni propri ai sensi dell'art. 198 cifra 3 CC.
Sta di fatto che per il calcolo dei contributi di mantenimento durante il matrimonio, basati dunque sull'art. 163 CC, il primo fattore di ponderazione sono le entrate, ma dove queste non bastassero, occorre riferirsi, in via sussidiaria, anche alla sostanza (sentenza TF 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3c). Relativamente alla sostanza, se occorre intaccarla per il mantenimento bisogna considerare dapprima gli acquisti, ma ciò non esclude in seguito di considerare anche i beni propri (sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 e 3.3). Per il mantenimento post divorzio, il Tribunale federale ha pure indicato che se il reddito non è sufficiente occorre intaccare la sostanza (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5) acquisti e se del caso i beni propri (sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003).
Le prestazioni di risarcimento per il torto morale e per menomazione dell'integrità non sono strettamente personali. Influiscono sulla capacità contributiva e sono considerate, come visto sopra, sia direttamente in ambito di diritto pubblico (calcolo PC, ecc.), sia indirettamente nel campo del diritto privato (facendo parte della sostanza).
Se si debba o meno considerarle determinanti anche per il calcolo dei contributi alimentari, segnatamente quali entrate, occorre valutarlo a dipendenza delle circostanze. Nella sentenza qui commentata il Tribunale federale, rilevando innanzi tutto che la rendita per menomazione dell'integrità è versata quale rendita mensile, ha evidenziato che la medesima, di CHF 1'006.00 mensili, costituisce per il marito il 15,4% delle sue entrate complessive; se non la si considerasse, risulterebbe per la moglie un ammanco di oltre CHF 2'000.00 mensili, dato che per la medesima, che deve accudire un bambino di due anni e mezzo, si è preteso che svolga un'attività ridotta del 30%. Il Tribunale federale ha dunque indicato che non risulta arbitrario il parziale computo della rendita per menomazione dell'integrità quale reddito (del marito), nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento a favore della moglie per la breve durata della procedura di divorzio al fine di colmare provvisoriamente l'ammanco.
Il Tribunale federale lascia tuttavia aperta la questione a sapere se tale computo sia legittimo anche in caso di alimenti post divorzio (art. 125 CC). la sentenza è stata pubblicata dal Tribunale federale sulla raccolta ufficiale siccome viene indicato il principio della possibilità di computo, a certe condizioni, della rendita per menomazione dell'integrità nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento pendente causa.
Tuttavia la sentenza riassume anche alcuni principi in merito ai redditi e alla sostanza computabili per la commisurazione dei contributi alimentari, principi che vale la pena di ricordare.
Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) ai sensi dell'art. 48 LAM l'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità; l'art. 59 LAM precisa che la rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale. La differenza tra le due indennità non risiede nello scopo che hanno, bensì nel modo di calcolarle. In ogni caso questi importi non godono di una protezione assoluta (sono ad es. sono computati per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LPC -, così come pure per il calcolo dell'indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - LAV - , così come pure ancora in ambito esecutivo - LEF -, in casi specifici, soprattutto in ambito alimentare) . A livello di regime matrimoniale le pretese di danno all'integrità corporale sono equiparate a pretese di risarcimento del torto morale e quindi si tratta di beni propri ai sensi dell'art. 198 cifra 3 CC.
Sta di fatto che per il calcolo dei contributi di mantenimento durante il matrimonio, basati dunque sull'art. 163 CC, il primo fattore di ponderazione sono le entrate, ma dove queste non bastassero, occorre riferirsi, in via sussidiaria, anche alla sostanza (sentenza TF 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3c). Relativamente alla sostanza, se occorre intaccarla per il mantenimento bisogna considerare dapprima gli acquisti, ma ciò non esclude in seguito di considerare anche i beni propri (sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 e 3.3). Per il mantenimento post divorzio, il Tribunale federale ha pure indicato che se il reddito non è sufficiente occorre intaccare la sostanza (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5) acquisti e se del caso i beni propri (sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003).
Le prestazioni di risarcimento per il torto morale e per menomazione dell'integrità non sono strettamente personali. Influiscono sulla capacità contributiva e sono considerate, come visto sopra, sia direttamente in ambito di diritto pubblico (calcolo PC, ecc.), sia indirettamente nel campo del diritto privato (facendo parte della sostanza).
Se si debba o meno considerarle determinanti anche per il calcolo dei contributi alimentari, segnatamente quali entrate, occorre valutarlo a dipendenza delle circostanze. Nella sentenza qui commentata il Tribunale federale, rilevando innanzi tutto che la rendita per menomazione dell'integrità è versata quale rendita mensile, ha evidenziato che la medesima, di CHF 1'006.00 mensili, costituisce per il marito il 15,4% delle sue entrate complessive; se non la si considerasse, risulterebbe per la moglie un ammanco di oltre CHF 2'000.00 mensili, dato che per la medesima, che deve accudire un bambino di due anni e mezzo, si è preteso che svolga un'attività ridotta del 30%. Il Tribunale federale ha dunque indicato che non risulta arbitrario il parziale computo della rendita per menomazione dell'integrità quale reddito (del marito), nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento a favore della moglie per la breve durata della procedura di divorzio al fine di colmare provvisoriamente l'ammanco.
Il Tribunale federale lascia tuttavia aperta la questione a sapere se tale computo sia legittimo anche in caso di alimenti post divorzio (art. 125 CC). la sentenza è stata pubblicata dal Tribunale federale sulla raccolta ufficiale siccome viene indicato il principio della possibilità di computo, a certe condizioni, della rendita per menomazione dell'integrità nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento pendente causa.
Tuttavia la sentenza riassume anche alcuni principi in merito ai redditi e alla sostanza computabili per la commisurazione dei contributi alimentari, principi che vale la pena di ricordare.
Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) ai sensi dell'art. 48 LAM l'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità; l'art. 59 LAM precisa che la rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale. La differenza tra le due indennità non risiede nello scopo che hanno, bensì nel modo di calcolarle. In ogni caso questi importi non godono di una protezione assoluta (sono ad es. sono computati per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LPC -, così come pure per il calcolo dell'indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - LAV - , così come pure ancora in ambito esecutivo - LEF -, in casi specifici, soprattutto in ambito alimentare) . A livello di regime matrimoniale le pretese di danno all'integrità corporale sono equiparate a pretese di risarcimento del torto morale e quindi si tratta di beni propri ai sensi dell'art. 198 cifra 3 CC.
Sta di fatto che per il calcolo dei contributi di mantenimento durante il matrimonio, basati dunque sull'art. 163 CC, il primo fattore di ponderazione sono le entrate, ma dove queste non bastassero, occorre riferirsi, in via sussidiaria, anche alla sostanza (sentenza TF 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3c). Relativamente alla sostanza, se occorre intaccarla per il mantenimento bisogna considerare dapprima gli acquisti, ma ciò non esclude in seguito di considerare anche i beni propri (sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 e 3.3). Per il mantenimento post divorzio, il Tribunale federale ha pure indicato che se il reddito non è sufficiente occorre intaccare la sostanza (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5) acquisti e se del caso i beni propri (sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003).
Le prestazioni di risarcimento per il torto morale e per menomazione dell'integrità non sono strettamente personali. Influiscono sulla capacità contributiva e sono considerate, come visto sopra, sia direttamente in ambito di diritto pubblico (calcolo PC, ecc.), sia indirettamente nel campo del diritto privato (facendo parte della sostanza).
Se si debba o meno considerarle determinanti anche per il calcolo dei contributi alimentari, segnatamente quali entrate, occorre valutarlo a dipendenza delle circostanze. Nella sentenza qui commentata il Tribunale federale, rilevando innanzi tutto che la rendita per menomazione dell'integrità è versata quale rendita mensile, ha evidenziato che la medesima, di CHF 1'006.00 mensili, costituisce per il marito il 15,4% delle sue entrate complessive; se non la si considerasse, risulterebbe per la moglie un ammanco di oltre CHF 2'000.00 mensili, dato che per la medesima, che deve accudire un bambino di due anni e mezzo, si è preteso che svolga un'attività ridotta del 30%. Il Tribunale federale ha dunque indicato che non risulta arbitrario il parziale computo della rendita per menomazione dell'integrità quale reddito (del marito), nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento a favore della moglie per la breve durata della procedura di divorzio al fine di colmare provvisoriamente l'ammanco.
Il Tribunale federale lascia tuttavia aperta la questione a sapere se tale computo sia legittimo anche in caso di alimenti post divorzio (art. 125 CC). la sentenza è stata pubblicata dal Tribunale federale sulla raccolta ufficiale siccome viene indicato il principio della possibilità di computo, a certe condizioni, della rendita per menomazione dell'integrità nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento pendente causa.
Tuttavia la sentenza riassume anche alcuni principi in merito ai redditi e alla sostanza computabili per la commisurazione dei contributi alimentari, principi che vale la pena di ricordare.
Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) ai sensi dell'art. 48 LAM l'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità; l'art. 59 LAM precisa che la rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale. La differenza tra le due indennità non risiede nello scopo che hanno, bensì nel modo di calcolarle. In ogni caso questi importi non godono di una protezione assoluta (sono ad es. sono computati per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LPC -, così come pure per il calcolo dell'indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - LAV - , così come pure ancora in ambito esecutivo - LEF -, in casi specifici, soprattutto in ambito alimentare) . A livello di regime matrimoniale le pretese di danno all'integrità corporale sono equiparate a pretese di risarcimento del torto morale e quindi si tratta di beni propri ai sensi dell'art. 198 cifra 3 CC.
Sta di fatto che per il calcolo dei contributi di mantenimento durante il matrimonio, basati dunque sull'art. 163 CC, il primo fattore di ponderazione sono le entrate, ma dove queste non bastassero, occorre riferirsi, in via sussidiaria, anche alla sostanza (sentenza TF 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3c). Relativamente alla sostanza, se occorre intaccarla per il mantenimento bisogna considerare dapprima gli acquisti, ma ciò non esclude in seguito di considerare anche i beni propri (sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 e 3.3). Per il mantenimento post divorzio, il Tribunale federale ha pure indicato che se il reddito non è sufficiente occorre intaccare la sostanza (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5) acquisti e se del caso i beni propri (sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003).
Le prestazioni di risarcimento per il torto morale e per menomazione dell'integrità non sono strettamente personali. Influiscono sulla capacità contributiva e sono considerate, come visto sopra, sia direttamente in ambito di diritto pubblico (calcolo PC, ecc.), sia indirettamente nel campo del diritto privato (facendo parte della sostanza).
Se si debba o meno considerarle determinanti anche per il calcolo dei contributi alimentari, segnatamente quali entrate, occorre valutarlo a dipendenza delle circostanze. Nella sentenza qui commentata il Tribunale federale, rilevando innanzi tutto che la rendita per menomazione dell'integrità è versata quale rendita mensile, ha evidenziato che la medesima, di CHF 1'006.00 mensili, costituisce per il marito il 15,4% delle sue entrate complessive; se non la si considerasse, risulterebbe per la moglie un ammanco di oltre CHF 2'000.00 mensili, dato che per la medesima, che deve accudire un bambino di due anni e mezzo, si è preteso che svolga un'attività ridotta del 30%. Il Tribunale federale ha dunque indicato che non risulta arbitrario il parziale computo della rendita per menomazione dell'integrità quale reddito (del marito), nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento a favore della moglie per la breve durata della procedura di divorzio al fine di colmare provvisoriamente l'ammanco.
Il Tribunale federale lascia tuttavia aperta la questione a sapere se tale computo sia legittimo anche in caso di alimenti post divorzio (art. 125 CC). la sentenza è stata pubblicata dal Tribunale federale sulla raccolta ufficiale siccome viene indicato il principio della possibilità di computo, a certe condizioni, della rendita per menomazione dell'integrità nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento pendente causa.
Tuttavia la sentenza riassume anche alcuni principi in merito ai redditi e alla sostanza computabili per la commisurazione dei contributi alimentari, principi che vale la pena di ricordare.
Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) ai sensi dell'art. 48 LAM l'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità; l'art. 59 LAM precisa che la rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale. La differenza tra le due indennità non risiede nello scopo che hanno, bensì nel modo di calcolarle. In ogni caso questi importi non godono di una protezione assoluta (sono ad es. sono computati per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LPC -, così come pure per il calcolo dell'indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - LAV - , così come pure ancora in ambito esecutivo - LEF -, in casi specifici, soprattutto in ambito alimentare) . A livello di regime matrimoniale le pretese di danno all'integrità corporale sono equiparate a pretese di risarcimento del torto morale e quindi si tratta di beni propri ai sensi dell'art. 198 cifra 3 CC.
Sta di fatto che per il calcolo dei contributi di mantenimento durante il matrimonio, basati dunque sull'art. 163 CC, il primo fattore di ponderazione sono le entrate, ma dove queste non bastassero, occorre riferirsi, in via sussidiaria, anche alla sostanza (sentenza TF 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3c). Relativamente alla sostanza, se occorre intaccarla per il mantenimento bisogna considerare dapprima gli acquisti, ma ciò non esclude in seguito di considerare anche i beni propri (sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 e 3.3). Per il mantenimento post divorzio, il Tribunale federale ha pure indicato che se il reddito non è sufficiente occorre intaccare la sostanza (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5) acquisti e se del caso i beni propri (sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003).
Le prestazioni di risarcimento per il torto morale e per menomazione dell'integrità non sono strettamente personali. Influiscono sulla capacità contributiva e sono considerate, come visto sopra, sia direttamente in ambito di diritto pubblico (calcolo PC, ecc.), sia indirettamente nel campo del diritto privato (facendo parte della sostanza).
Se si debba o meno considerarle determinanti anche per il calcolo dei contributi alimentari, segnatamente quali entrate, occorre valutarlo a dipendenza delle circostanze. Nella sentenza qui commentata il Tribunale federale, rilevando innanzi tutto che la rendita per menomazione dell'integrità è versata quale rendita mensile, ha evidenziato che la medesima, di CHF 1'006.00 mensili, costituisce per il marito il 15,4% delle sue entrate complessive; se non la si considerasse, risulterebbe per la moglie un ammanco di oltre CHF 2'000.00 mensili, dato che per la medesima, che deve accudire un bambino di due anni e mezzo, si è preteso che svolga un'attività ridotta del 30%. Il Tribunale federale ha dunque indicato che non risulta arbitrario il parziale computo della rendita per menomazione dell'integrità quale reddito (del marito), nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento a favore della moglie per la breve durata della procedura di divorzio al fine di colmare provvisoriamente l'ammanco.
Il Tribunale federale lascia tuttavia aperta la questione a sapere se tale computo sia legittimo anche in caso di alimenti post divorzio (art. 125 CC). la sentenza è stata pubblicata dal Tribunale federale sulla raccolta ufficiale siccome viene indicato il principio della possibilità di computo, a certe condizioni, della rendita per menomazione dell'integrità nell'ambito della commisurazione dei contributi di mantenimento pendente causa.
Tuttavia la sentenza riassume anche alcuni principi in merito ai redditi e alla sostanza computabili per la commisurazione dei contributi alimentari, principi che vale la pena di ricordare.
Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) ai sensi dell'art. 48 LAM l'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità; l'art. 59 LAM precisa che la rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale. La differenza tra le due indennità non risiede nello scopo che hanno, bensì nel modo di calcolarle. In ogni caso questi importi non godono di una protezione assoluta (sono ad es. sono computati per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LPC -, così come pure per il calcolo dell'indennità secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati - LAV - , così come pure ancora in ambito esecutivo - LEF -, in casi specifici, soprattutto in ambito alimentare) . A livello di regime matrimoniale le pretese di danno all'integrità corporale sono equiparate a pretese di risarcimento del torto morale e quindi si tratta di beni propri ai sensi dell'art. 198 cifra 3 CC.
Sta di fatto che per il calcolo dei contributi di mantenimento durante il matrimonio, basati dunque sull'art. 163 CC, il primo fattore di ponderazione sono le entrate, ma dove queste non bastassero, occorre riferirsi, in via sussidiaria, anche alla sostanza (sentenza TF 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3c). Relativamente alla sostanza, se occorre intaccarla per il mantenimento bisogna considerare dapprima gli acquisti, ma ciò non esclude in seguito di considerare anche i beni propri (sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 e 3.3). Per il mantenimento post divorzio, il Tribunale federale ha pure indicato che se il reddito non è sufficiente occorre intaccare la sostanza (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9; sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5) acquisti e se del caso i beni propri (sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003).
Le prestazioni di risarcimento per il torto morale e per menomazione dell'integrità non sono strettamente personali. Influiscono sulla capacità contributiva e sono considerate, come visto sopra, sia direttamente in ambito di diritto pubblico (calcolo PC, ecc.), sia indirettamente nel campo del diritto privato (facendo parte della sostanza).
Se si debba o meno considerarle determinanti anche per il calcolo dei contributi alimentari, segnatamente quali entrate, occorre valutarlo a dipendenza delle circostanze. Nella sentenza qui commentata il Tribunale federale, rilevando innanzi tutto che la rendita per menomazione dell'integrità è versata quale rendita mensile, ha evidenziato che la medesima, di CHF 1'006.00 mensili, costituisce per il marito il 15,4% delle sue entrate complessive; se non la si considerasse, risulterebbe per la moglie un ammanco di oltre CHF 2'000.00 mensili, dato che per la medesima, che deve accudire un bambino di due anni e mezzo, si è preteso che svolga un'attività ridotta del 30%. Il Tribunale federale ha dunque indicato che non risulta arbitrario il parziale computo della rendita per menomazione dell'integrità quale reddito (del marito), nell'ambito del calcolo dei contributi di mantenimento a favore della moglie per la breve durata della procedura di divorzio al fine di colmare provvisoriamente l'ammanco.
Il Tribunale federale lascia tuttavia aperta la questione a sapere se tale computo sia legittimo anche in caso di alimenti post divorzio (art. 125 CC).
Data modifica: 18/01/2009