Conclusioni (subordinate) sul mantenimento fra coniugi nella procedura di misure a tutela dell’unione coniugale

Caso 342 del 16/10/2014

Nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale è opportuno formulare conclusioni subordinate relativamente ai contributi di mantenimento a favore del coniuge laddove siano presenti anche aspetti relativi al mantenimento dei figli minorenni?

In una sentenza del 15 maggio 2014 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Dato che la regolamentazione delle questioni relative ai figli può influenzare l'ammontare del contributo di mantenimento fra coniugi, nella procedura di misure a tutela dell'unione coniugale è ammissibile e spesso necessario, nel caso che le proprie conclusioni principali non siano accolte, formulare conclusioni subordinate sul mantenimento fra coniugi.

Sentenza DTF 140 III 231


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1995. Dal matrimonio sono nati due figli, rispettivamente nel 1996 e nel 1998.
Nel 2013 la moglie ha inoltrato una procedura di misure a tutela dell'unione coniugale, chiedendo segnatamente l'affidamento dei figli, nonché alimenti per questi ultimi e per sé.
In prima sede il giudice ha affidato i figli al padre e previsto a favore della madre un contributo alimentare pari alla cifra da lei richiesta, nonostante dai calcoli emergesse un importo più alto. Sia davanti al Tribunale d'appello, sia dinanzi al Tribunale federale i ricorsi della moglie sono stati respinti.

Il Tribunale federale ha innanzi tutto ricordato come le richieste di misure a protezione dell'unione coniugale debbano contenere delle conclusioni, così come emerge dagli art. 252, art. 219 e art. 221 cpv. 1 let. b CPC e anche dall'art. 176 cpv. 1 CC (per quest'ultima norma il giudice adotta delle misure "ad istanza di uno dei coniugi").
Nella parte della sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, il Tribunale federale ha indicato che le conclusioni devono essere cifrate, per lo meno se una parte è assistita da un legale; un minimo importo deve essere indicato e potrà essere rivisto a dipendenza dell'esito della procedura probatoria. In ogni caso la ricorrente nel caso concreto aveva cifrato le proprie pretese.

Le pretese sui contributi di mantenimento per i figli (art. 176 cpv. 3 CC e art. 276 CC) sono distinte rispetto a quelle concernenti l'alimento a favore del coniuge (art. 176 cpv. 1 cifra 1 CC).
I contributi alimentari a favore del coniuge sottostanno al principio attitatorio (art. 58 cpv. 1 CPC), mentre gli alimenti a favore dei figli sono retti dal principio inquisitorio ai sensi dell'art. 296 cpv. 3 CPC: per questi ultimi il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti. Al contrario, per l'alimento a favore del coniuge il giudice è vincolato dalle conclusioni delle parti e non può accordare più di quanto richiesto, anche se il risultato contabile desse un risultato superiore. Il fatto che la massima inquisitoria (sociale) si applichi in ambito di misure a tutela dell'unione coniugale (art. 272 CPC - sentenza TF 5A_2/2013 consid 4.2 del 6 marzo 2013) non cambia nulla, siccome ciò si riferisce all'accertamento dei fatti e all'assunzione delle prove e non all'oggetto della causa. L'art. 282 cpv. 2 CPC, che prevede che se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli, è un'eccezione che si estende solo al mantenimento a favore dei figli e non permette il riesame dei contributi alimentari a favore del coniuge quando è impugnato unicamente il contributo di mantenimento a favore dei figli (cfr. anche caso 303).

Nei casi in cui si è in presenza di redditi bassi o medi, dove l'ammontare del contributo alimentare a favore del coniuge dipende anche dalla quantificazione degli alimenti per i figli, il coniuge per i propri alimenti deve formulare delle conclusioni principali e subordinate; queste ultime possono anche andare al di là delle conclusioni principali.

Nel caso concreto, tenuto conto che i figli sono stati affidati al padre, la moglie avrebbe dovuto formulare le proprie richieste subordinate entro la data dell'udienza di discussione. Solo nell'ipotesi in cui le parti sono concordi sull'affidamento dei figli e che il giudice non è dello stesso avviso allora occorre dare alle parti la possibilità di pronunciarsi nuovamente sulle conclusioni economiche.

Da notare che in ambito di misure a protezione dell'unione coniugale e in ambito cautelare per il contributo di mantenimento a favore del coniuge si applica la massima inquisitoria sociale, mentre nel merito di una procedura di separazione coniugale o di divorzio si applica la massima dispositiva. Nessuna distinzione sussiste per contro per i figli, laddove indipendentemente dalla procedura si applica sempre la massima inquisitoria pura e semplice. Va da sé che le prove possono servire al giudice per quantificare anche gli alimenti a favore del coniuge, ma egli rimane comunque vincolato dalle conclusioni delle parti in merito all'ammontare richiesto.

Sull'obbligo di cifrare le pretese in sede di appello cfr. DTF 137 III 617 (tradotto in francese in JdT 2014 II 187).


Data modifica: 16/10/2014

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