Concubinato/convivenza: conseguenze patrimoniali della fine della vita comune

Caso 14 del 01/06/2000

Quali sono le conseguenze finanziarie dovute alla fine di una convivenza in assenza di matrimonio? I conviventi possono vantare reciprocamente delle pretese? Su quali basi?

In una sentenza del 30 novembre 1989* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La liquidazione patrimoniale consecutiva allo scioglimento del concubinato è retta dalle norme sulla società semplice, riservata l’applicazione di altra normativa a dipendenza delle circostanze.
In mancanza di beneficio da ripartire alla fine della convivenza, l’indennità per lavoro svolto dalla concubina nell’azienda del partner, senza mirare a migliorare le condizioni economiche del concubinato, sarà fissata come salario secondo le regole del contratto di lavoro.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Cominciamo innanzi tutto col dire che vi è una distinzione tra la convivenza e il matrimonio; se i partners avessero voluto che al loro caso si applicassero le normative che reggono il matrimonio e il divorzio, si sarebbero sposati: decidere di non farlo, significa non desiderare che tali norme siano applicabili.
Questa importante distinzione porta inevitabilmente a dover trovare una base legale per regolare le questioni relative allo scioglimento del concubinato. La giurisprudenza ha dovuto chinarsi sul problema sempre con più frequenza, soprattutto siccome le coppie non sposate si moltiplicano e con ciò anche le separazioni di conviventi.
I nostri Tribunali hanno innanzi tutto preso in considerazione gli articoli sulla società semplice, siccome tra conviventi vi è la volontà di raggiungere uno scopo comune, sia esso anche la sola convivenza o la prosperità dell'unione. Tuttavia, a dipendenza delle concrete situazioni, possono risultare applicabili altre norme, quali quelle sul contratto di lavoro, sul contratto di locazione, sul prestito, ecc.
Nel caso concreto trattato dal Tribunale d'appello, la convivente aveva lavorato presso l'azienda del compagno, essenzialmente tenendo la contabilità, allestendo le fatture e registrando i pagamenti, il tutto in modo saltuario, dato che principalmente svolgeva un'altra attività lavorativa e si occupava della casa.
Per l'attività svolta presso il compagno, il Tribunale d'appello non ha tuttavia ritenuto applicabili le norme sulla società semplice, bensì quelle sul contratto di lavoro, asserendo in particolare che il benessere dell'unione non poteva essere messo in relazione con la collaborazione che la convivente saltuariamente prestava nella ditta del compagno.
In altre parole, dato che l'attività della convivente era estranea agli sforzi dei concubini per la prosperità dell'unione, vanno applicate altre norme, ossia nel caso concreto quelle sul contratto di lavoro, cosicché la convivente ha avuto diritto ad una remunerazione per il lavoro svolto, a prescindere dal fatto se al momento dello scioglimento della convivenza esistesse un beneficio.
In conclusione: in assenza di regole chiare, si deve ricorrere a norme relative a vari contratti, lasciando nell'incertezza le conseguenze finanziarie dello scioglimento del concubinato: il mio consiglio è quello di prevenire il problema, stipulando all'inizio della convivenza un contratto scritto, con regole che determinino i diritti e i doveri dei concubini in caso di fine del concubinato, nonché prendere delle misure di salvaguardia dell'unione stessa (come ad es. con dei testamenti reciproci, assicurazioni sulla vita, ecc.).
Un ultima considerazione: non va dimenticato che non potendosi applicare le norme sul divorzio, neppure si potrà pretendere il versamento di contributi alimentari tra ex conviventi: non vi è in merito alcuna base legale!

* Sentenza pubblicata in REP 1990, pag. 215.


Data modifica: 01/06/2000

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