Concubinato – società semplice – restituzione degli apporti?

Caso 114 del 01/11/2004

Allo scioglimento del concubinato il partner che ha versato contributi periodici più elevati rispetto all’altro può chiederne la restituzione?

In due sentenze, entrambe del 10 settembre 2004,* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

I contributi pecuniari periodici dei concubini nell’economia domestica equivalgono ad apporti nella società semplice che essi compongono e di regola non sono soggetti a restituzione al momento della liquidazione.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Come già indicato nel caso-014, la liquidazione patrimoniale consecutiva allo scioglimento del concubinato è retta, salvo patto contrario (DTF 109 II 228, consid. 2b, pag. 230), dalle norme sulla società semplice, riservata l'applicazione di altra normativa a dipendenza delle circostanze.
Secondo l'art. 530 CO la società semplice è un contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune; è società semplice quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.
Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro; salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l'ammontare sono determinati dallo scopo della società (art. 531 cpv. 1 e 2 CO).
Se, dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese, e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve ripartirsi fra i soci come guadagno (art. 549 cpv. 1 CO).
Naturalmente il denaro investito periodicamente nella comunione domestica da ciascun partner è da ritenere quale quota ai sensi dell'art. art. 531 cpv. 1 CO; di regola questi apporti devono essere uguali art. 531 cpv. 2 CO; tuttavia non si può pretendere alla fine della convivenza che colui che ha contribuito in maniera meno importante versi la differenza per ricostituire l'uguaglianza; in effetti i concubini effettuano di regola gli apporti in vista di consumarli assieme e non si aspettano certo la relativa restituzione. In realtà le circostanze e il comportamento dei partners durante la loro convivenza permettono generalmente di concludere che vi sia una deroga tacita alla regola di diritto dispositivo di cui all'art. art. 549 cpv. 1 CO (in questo senso cfr. anche DTF 108 II 204, consid. 6a, pag. 212).
Si può dunque ritenere che tra partners, siano essi sposati o conviventi, vi sia alla base del loro rapporto il principio di solidarietà, secondo cui ognuno di essi contribuisce agli oneri correnti dell'economia domestica in funzione dei bisogni e della propria capacità finanziaria.
Nel caso concreto, in assenza della prova di un avanzo, di risparmi e di conteggi esatti tenuti dai partners durante la convivenza, se ne può dedurre che tacitamente i concubini hanno concordato che le reciproche prestazioni fossero compensate, che nessuno dei due riteneva che prima o poi fossero da restituire e ciò anche se le partecipazioni finanziarie erano tra di loro differenti.

* Sentenze non pubblicate, ma reperibili sul sito internet del Tribunale federale: 4P.118/2004 /ech (e 4C.184/2004 / ech).


Data modifica: 01/11/2004

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