Caso 127 del 17/05/2005
In caso di cessazione della convivenza tra concubini è possibile liquidare solo parte dei rapporti economici?
In una sentenza del 14 aprile 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La liquidazione della società semplice – che è retta dagli artt. 548, 549 e 550 CO, i quali sono di diritto dispositivo – sottostà al principio dell’unità della liquidazione. Non è dunque possibile che un socio possa far valere delle specifiche pretese, isolate dal resto delle pretese sociali. I rapporti di dare-avere contemplano tutti gli affari da liquidare.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Abbiamo già visto (cfr. caso-014 e caso-114) che la liquidazione patrimoniale consecutiva allo scioglimento del concubinato è retta, salvo patto contrario (DTF 109 II 228, consid. 2b, pag. 230), dalle norme sulla società semplice, riservata l'applicazione di altra normativa a dipendenza delle circostanze.
Nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale indica che con la cessazione della convivenza, ossia della società semplice, la liquidazione dei rapporti di dare-avere tra gli ex partners deve contemplare tutti i loro rapporti e non solo alcuni specifici. La liquidazione sarà dunque compiuta allorquando tutti i rapporti societari saranno liquidati (cfr. DTF 116 II 316 consid. 2d pag. 18 e referenze; in particolare sentenza 4C.85/1999 del 20 luglio 1999, consid. 4).
La liquidazione si svolge in due fasi: la prima che contempla i rapporti esterni, nei confronti dei terzi (saldo dei debiti e dei cediti), e la seconda i rapporti interni, tra i soci (art. 549 al. 1 CO).
Nel caso concreto i partners avevano sottoscritto un primo contratto, ancora quando sussisteva la convivenza, che regolava i rapporti di dare-avere nel caso di cessazione della medesima, con anche un riferimento a prestazioni di terzi (specificatamente di uno dei genitori); in seguito, già cessata la convivenza, nell'ambito della liquidazione dei loro rapporti economici, hanno trovato un altro accordo, contemplando esplicitamente anche dei rapporti verso terzi (l'assunzione di un debito ipotecario nei confronti di una banca). In questa seconda convenzione gli ex conviventi non hanno tuttavia più trattato la questione delle prestazioni di un genitore e di conseguenza il Tribunale federale, dinanzi ad una pretesa di un ex partner successiva all'esecuzione della seconda convenzione relativamente al rimborso delle prestazioni del genitore, ha ritenuto che la medesima fosse legittima, siccome era già contenuta nella precedente convenzione (quella sottoscritta in costanza di convivenza). Quindi il Tribunale federale ha ritenuto che con il secondo accordo non fossero stati liquidati tutti i rapporti di dare-avere, accogliendo la richiesta del partner tesa a condannare la controparte al pagamento di una determinata cifra per le prestazioni del genitore.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 4C.443/2004 /ech.
Data modifica: 17/05/2005