Caso 373 del 16/02/2016
In caso di condizioni finanziarie particolarmente agiate, si può pretendere il consumo della sostanza per la commisurazione di un contributo alimentare tra coniugi in ambito di misure a protezione dell’unione coniugale?
In una sentenza del 29 settembre 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Qualora il reddito da lavoro e il reddito della sostanza non siano sufficienti per la copertura del fabbisogno di entrambi i coniugi, la sostanza patrimoniale – a seconda della composizione e della funzione – va intaccata. Per la determinazione della misura del consumo della sostanza va tenuta in considerazione l’entità del rispettivo patrimonio dei coniugi.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 2000 ed hanno adottato il regime della separazione dei beni; durante il matrimonio hanno avuto tre figli, rispettivamente del 2002, del 2006 e del 2008.
Da metà gennaio 2013 è intervenuta la separazione di fatto.
Durante la vita comune il tenore di vita dei coniugi era agiato. Non hanno esercitato alcuna attività lavorativa e il loro tenore di vita era assicurato dal loro patrimonio, segnatamente quello della moglie, stimato in più di CHF 20'000'000.00.
Con decisione del 1° dicembre 2014 il Giudice di prima istanza ha statuito delle misure a protezione dell’unione coniugale, stabilendo tra l’altro un contributo di mantenimento della moglie a favore del marito pari a CHF 14'500.00 mensili, importo poi ridotto dal Tribunale d’appello in CHF 6'500.00 mensili. Il marito ha inoltrato contro tale decisione ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Di regola il Giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale per fissare i contributi alimentari deve prendere in considerazione i redditi dei coniugi, reali o ipotetici, compreso il reddito della sostanza. Qualora i redditi sono sufficienti per il mantenimento dei coniugi, la sostanza non viene di regola considerata. In caso contrario, nulla si oppone al principio secondo cui il mantenimento va garantito con il consumo della sostanza, se del caso anche derivante da beni propri e ciò non solo per le procedure provvisionali, ma anche per quelle di merito (sentenza TF 5A_23/2014, consid 3.4.2 del 6 ottobre 2014; sentenza TF 5A_449/2008, consid. 3.3 del 15 settembre 2008).
A dipendenza della funzione e della composizione della sostanza, si può pretendere dal debitore alimentare – come anche dal creditore – il suo consumo. In particolare se è stata accumulata a fini previdenziali, si giustifica consumarla per il mantenimento relativo al periodo dopo il pensionamento. Di principio non va invece consumato il patrimonio che non può essere facilmente realizzato, che deriva da un’eredità o che è stato investito nell’abitazione (DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, DTF 129 III 257, consid. 3.5 e altre).
Dipende dalle circostanze concrete determinare se e in quale misura il coniuge debitore dell’alimento debba intaccare la sua sostanza per il mantenimento corrente, in particolare il tenore di vita – che eventualmente occorre ridurre – l’ammontare della sostanza e la durata per la quale è chiesto il suo consumo (sentenza TF 5A_25/2015, consid. 3.2 del 5 maggio 2015 e altre). La giurisprudenza ha già deciso dei casi in cui al coniuge debitore, senza attività lavorativa, è stato fatto obbligo di consumare la sostanza per garantire al coniuge creditore la copertura del suo fabbisogno allargato (DTF 138 III 289, consid. 11.1.2) o il tenore di vita precedente (sentenza TF 5A_651/2011, consid. 6.1.3.2 in fine del 26 aprile 2012, non pubblicato nella sentenza DTF 138 III 374; cfr. anche sentenza TF 5A_55/2007, consid. 4.3, del 14 agosto 2007).
Nel caso concreto il marito è stato giudicato privo di redditi, con una sostanza di qualche centinaia di migliaia di franchi, a fronte di un fabbisogno di CHF 13'000.00 mensili, mentre la moglie con un reddito da sostanza insufficiente per coprire i bisogni della famiglia: la moglie stata dunque obbligata ad intaccare la sostanza, quest’ultima in gran parte derivante da una successione, ma l’importo di CHF 5'500'000.00 proveniente per contro da una donazione; tenuto conto che il totale delle sue liquidità (dedotti quindi gli investimenti immobiliari) è di CHF 6'000'000.00, è stato ritenuto adeguato imporle il consumo per il mantenimento del marito, ciò anche per il fatto che i coniugi, durante la vita comune, già intaccavano la sostanza per mantenere il loro elevato tenore di vita.
Orbene, in considerazione del principio di parità di trattamento, sia il coniuge debitore sia il coniuge creditore sono tenuti a intaccare la loro sostanza: nel caso concreto il Tribunale d’appello è incorso in una decisione arbitraria, pretendendo che l’ammontare del fabbisogno del marito di CHF 13'000.00 mensili fosse messo a carico di ciascuno di essi in ragione del 50%. Infatti la sostanza della moglie è notevolmente superiore a quella del marito e già durante la vita comune era la sua sostanza ad essere consumata. La causa è stata dunque ritornata dal Tribunale federale al Tribunale d’appello per una nuova decisione che prendesse in considerazione la sproporzione evidente tra la sostanza del marito rispetto a quella della moglie.
Data modifica: 16/02/2016