Coniuge che rifiuta di sottoscrivere gli atti per il rinnovo di un mutuo ipotecario gravante l’abitazione familiare

Caso 315 del 01/08/2013

E' possibile ottenere dal giudice l'autorizzazione a sottoscrivere un rinnovo ipotecario contro la volontà dell'altro coniuge comproprietario dell'abitazione famigliare?

In una sentenza del 29 ottobre 2012 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Se sussiste disaccordo tra i coniugi su un affare importante per l'unione coniugale, come quello di rinnovare un mutuo ipotecario relativo all'abitazione familiare, il giudice delle misure protettrici può richiamare un coniuge ai suoi doveri sulla base all'art. 172 cpv. 1 CC (ordinandogli ad esempio di sottoscrivere gli atti destinati al rinnovo del mutuo) o autorizzare l'altro coniuge sulla base dell'art. 172 cpv. 3 CC a firmare gli atti in rappresentanza del renitente.

Sentenza I CCA 11.2011.166


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La situazione riassuntiva del caso, senza commenti, è la seguente.
I coniugi si sono uniti in matrimonio il 6 giugno 1992. Dal matrimonio sono due figli. I coniugi si sono separati di fatto nel mese di dicembre del 2009, dal momento in cui il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, per trasferirsi altrove.

Nell'ambito di una successiva procedura a protezione dell'unione coniugale promossa il 15 marzo 2010 , il Giudice ha omologato un accordo tra i coniugi, in base al quale l'abitazione coniugale è stata assegnata in uso alla moglie, con obbligo per quest'ultima di pagare gli interessi ipotecari.
in un secondo tempo la moglie si è nuovamente rivolta al Giudice con un'istanza di misure a tutela dell'unione coniugale e domanda cautelare urgente per ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere da sé sola un contratto di ipoteca fissa all'1.7% riguardante l'abitazione coniugale presso il medesimo istituto bancario in sostituzione di quello di ipoteca variabile al 2.875%, giunto a scadenza.
Con decreto supercautelare, emesso ancor prima del contraddittorio, il Giudice ha autorizzato la moglie a firmare l'atto. All'udienza indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sull'istanza, il marito ha chiesto di respingere l'istanza della moglie e di revocare il decreto supercautelare nel frattempo adottato.
Statuendo il 24 ottobre 2011, il Giudice ha accolto l'istanza e ha autorizzato la moglie a sottoscrivere da sola la convenzione sul prodotto ipoteca fissa in aggiunta al contratto di credito base, vincolando così anche il marito.
La decisione è stata impugnata dal marito.

I coniugi sono comproprietari della particella su cui sorge l'abitazione coniugale in ragione di un mezzo ciascuno.
Già per l'impedimento dell'art. 648 cpv. 2 CC la moglie non poteva quindi, da sé sola, gravare la quota del marito, senza dimenticare che identico divieto discende dall'art. 201 cpv. 2 CC ove si tratti di comproprietà coniugale.

Nel­l'eventualità in cui un coniuge minacci con la sua inazione i diritti inerenti all'abitazione familiare l'art. 169 CC non sussidia. Si tratta di una violazione dei doveri coniugali nel senso dell'art. 159 CC, che va fatta valere chiedendo al giudice misure protettrici a mente degli art. 172 cpv. 3 e 173 segg. CC.

Ora, se sussiste disaccordo su un affare importante per l'unione coniugale come quello di rinnovare un mutuo ipotecario relativo all'abitazione familiare, il giudice delle misure protettrici può richiamare un coniuge ai suoi doveri sulla base all'art. 172 cpv. 1 CC (ordinandogli ad esempio di sottoscrivere gli atti destinati al rinnovo del mutuo: RtiD II-2007 pag. 667 n. 16c consid. 3) o autorizzare l'altro coniuge sulla base dell'art. 172 cpv. 3 CC a firmare gli atti in rappresentanza del renitente, alla stessa stregua di quando abilita un coniuge a rappresentare l'altro in un affare importante che esula dai bisogni correnti della famiglia cui l'altro coniuge rifiuti indebitamente di collaborare (art. 166 cpv. 2 CC).

in concreto il Pretore ha – appunto – autorizzato l'istante a firmare il rinnovo del mutuo ipotecario perché il marito rifiutava di sottoscrivere la convenzione sul prodotto ipoteca fisso in aggiunta al contratto di credito base ipoteca. Visto quanto precede, la decisione del primo giudice resiste dunque alla critica.


Data modifica: 01/08/2013

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