Conseguenze della lesione dell’obbligo di informazione tra i coniugi Inammissibilità del conteggio di un avere previdenziale ipotetico

Caso 182 del 04/11/2007

Quale è la sanzione del rifiuto di dare informazioni ex art. 170 CC?
E’ possibile calcolare una prestazione di libero passaggio ipotetica da dividere in caso di divorzio?

In una sentenza del 29 marzo 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il rifiuto di fornire informazioni da parte di un coniuge può influenzare l’apprezzamento delle prove da parte di un Tribunale e portarlo a fondarsi sulle affermazioni dell’altro coniuge.
Qualora i coniugi abbiano rinunciato ad accumulare averi previdenziali durante il matrimonio, al coniuge attivo professionalmente non può essere conteggiato un avere previdenziale ipotetico, la cui metà viene attribuita all’altro coniuge. Un compenso deve piuttosto aver luogo nell’ambito del diritto al mantenimento.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza qui commentata tratta due argomenti di un certo interesse.
Il primo tema si riferisce alla sanzione nell'ambito del diritto all'informazione tra coniugi. L'art. 170 CC indica che ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti; sua istanza, il Giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. Orbene, senza arrivare al rovesciamento dell'onere della prova, il Giudice nell'ambito dell'apprezzamento delle prove può tra l'altro anche considerare l'atteggiamento di rifiuto di informare da parte di un coniuge: il rifiuto di informare può in particolare portare il Giudice al convincimento che le allegazioni del coniuge che non collabora siano in parte o completamente errate e quindi portarlo a convincersi della verità delle allegazioni della parte avversa (cfr. a questo proposito anche DTF 118 II 27, conisd. 3, pag 28/29).
Il secondo tema riguarda la divisione della previdenza professionale nell'ambito del divorzio nel caso in cui durante il matrimonio non sia stata accumulata alcuna prestazione di uscita (o sia stata accumulata in misura ridotta) siccome, ad esempio, il marito svolge un'attività lavorativa indipendente. Orbene, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che quando il coniuge che durante il matrimonio ha provveduto al mantenimento della famiglia con il reddito proveniente dalla sua attività lavorativa non era affiliato ad un istituto di previdenza professionale e la previdenza privata accumulata durante il matrimonio non può essere divisa nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale scelto (separazione dei beni), le lacune nella previdenza dell'altro coniuge possono se del caso essere compensate con l'assegnazione di un contributo in capitale sulla base degli art. 125 CC e art. 126 cpv. 2 CC (cfr. anche caso-084). Tuttavia, questa giurisprudenza non può essere interpretata sino a giungere di ritenere possibile una divisione ipotetica di risparmi che avrebbero potuto essere accumulati durante il matrimonio; secondo la giurisprudenza relativa all'art. 122 CC, quando un coniuge non è obbligato ad essere affiliato alla LPP e che utilizza tutto il suo reddito per i bisogni della famiglia, ciascuno dei coniugi ne approfitta e non vi è alcun risparmio da dividere; allo stesso modo quando un coniuge esercita un'attività lavorativa quale indipendente e spende tutto il suo reddito, non vi è alcun risparmio accumulato ai fini previdenziali e dunque nessuna lacuna previdenziale da parte dell'altro coniuge. Non si può dunque ritenere e pretendere di dividere l'ipotetico risparmio che avrebbe potuto costituirsi un coniuge in base al suo stipendio. Il tutto ha caso mai rilevanza nell'ambito dell'applicazione dell'art. 125 cpv. 1 CC.


Data modifica: 04/11/2007

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