Consenso al divorzio nel caso di procedura di divorzio all’estero

Caso 211 del 15/02/2009

Come viene interpretato l'atteggiamento di un coniuge che si oppone al divorzio in Svizzera, ma inoltra un'analoga procedura all'estero?

In una sentenza del 10 aprile 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora un coniuge si opponga al divorzio in Svizzera e nel contempo promuova però un'azione di divorzio all'estero, esso esprime così un chiaro consenso allo scioglimento del matrimonio. In queste condizioni l’art. 116 CC è applicabile per analogia, sicché si applicano le disposizioni relative al divorzio su richiesta comune.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 116 CC qualora un coniuge domandi il divorzio dopo sospensione della vita in comune (art. 114 CC) o per rottura del vincolo coniugale (art. 115 CC) e l'altro coniuge vi acconsenta esplicitamente o inoltri una domanda riconvenzionale, sono applicabili per analogia le disposizioni relative al divorzio su richiesta comune.
Nel caso concreto entrambi i coniugi sono cittadini stranieri, il marito olandese e la moglie irlandese. Al momento della procedura di divorzio la moglie abitava in Inghilterra, mentre il marito, con permesso di domicilio C, in Svizzera. Il 25 gennaio 2006 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio in Svizzera. Il 19 maggio 2006 la moglie ha iniziato una procedura di divorzio in Inghilterra. Con risposta di causa del 23 ottobre 2006 presso il Tribunale svizzero, la moglie ha invocato l'art. 21 ConvLu (Convenzione internazionale concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) secondo cui qualora davanti a Giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo titolo, il Giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del Giudice preventivamente adito.
Orbene, la sua domanda di divorzio in Inghilterra non può essere interpretata quale domanda riconvenzionale in Svizzera, essendo i due Tribunali differenti; tuttavia per poter applicare l'art. 116 CC basta che il coniuge convenuto acconsenta esplicitamente al divorzio; ciò è valido se il consenso viene dato davanti ad un Tribunale nella procedura di divorzio, mentre non è sufficiente che si evinca per atti concludenti (Daniel Steck, in Basler Kommentar, 3a ed., N. 7 ad art. 116 CC; Roland Frankhauser, in Ingebor Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, N. 8 e 9 ad art. 116 CC).
La moglie davanti al Giudice svizzero non ha manifestato tale suo consenso esplicito al divorzio. Inoltrando la procedura di divorzio in Inghilterra ha tuttavia chiaramente indicato di desiderare anch'essa il divorzio e con la sua risposta presentata davanti al Tribunale svizzero del 23 ottobre 2006 ha esplicitamente indicato di aver inoltrato a sua volta una procedura di divorzio in Inghilterra. In queste circostanze il Tribunale federale ha ritenuto giustificato applicare per analogia l'art. 116 CC, ritenendo dunque applicabili le normative relative alla procedura di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC).

* Sentenza non pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, ma reperibile sul sito internet www.bger.ch: 5A_523/2007.

Sul tema cfr. anche sentenza DTF 137 III 421.

Dal punto di vista meramente procedurale, nella sentenza TF 5A_618/2015 del 2 marzo 2016 il Tribunale federale ha precisato tra l’altro che una domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 CPC) non è più possibile dopo l’inoltro della risposta di causa, anche se la parte attrice modifica successivamente le sue richieste o allega fatti nuovi.


Data modifica: 15/02/2009

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