Consenso del coniuge alla messa a pegno dell’abitazione famigliare

Caso 395 del 01/02/2017

Quando occorre il consenso del coniuge per gravare di un'ipoteca l'abitazione famigliare?

In una sentenza del 10 novembre 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il consenso del coniuge è di regola necessario se l’onere ipotecario supera i 2/3 del valore venale del fondo.

Sentenza TF 5A_203/2016 (DTF 142 III 720)

 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La Banca promuove un’esecuzione in via di realizzazione del pegno nei confronti di una debitrice; il precetto esecutivo viene notificato anche al marito, il quale non aveva dato il consenso alla messa a pegno del fondo, costituente abitazione coniugale. A seguito dell’opposizione sollevata dai coniugi al precetto esecutivo, la Banca ha inoltrato al Giudice un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, istanza che viene accolta in prima sede e confermata dall’autorità superiore cantonale. I coniugi hanno dunque ricorso al Tribunale federale.

Ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 let. b. LEF il precetto esecutivo è notificato anche al coniuge del debitore se il fondo pignorato costituisce abitazione familiare (art. 169 CC); ciò permette al coniuge di acquisire la qualità di coescusso, con la possibilità di contestare la messa a pegno se non vi è stato il suo consenso ai sensi dell’art. 169 cpv. 1 CC. Giusta tale norma, un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, limitare con dei negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione famigliare. L’assenza di tale consenso rende nullo (nullità assoluta) l’atto in questione: in presenza di costituzione di pegni immobiliari a dipendenza delle circostanze il consenso del coniuge può essere necessario. Orbene, dato che il senso della norma è di proteggere l’uso dell’abitazione coniugale, secondo il Tribunale federale in caso di pegno immobiliare occorre verificare se esista un rischio oggettivamente importante che si possa arrivare alla vendita in tempi brevi oppure se l’unico obiettivo di chi costituisce il pegno sembra quello di eludere l’art. 169 CC o si sia in presenza di un abuso di diritto.

Seguendo la dottrina dominante il Tribunale federale ritiene che il consenso del coniuge è di regola necessario se l’onere ipotecario supera i 2/3 del valore venale del fondo. La frazione di 2/3 non è tuttavia necessariamente determinante: il consenso coniugale è ad es. ancora necessario se è palese che la situazione finanziaria del coniuge debitore non gli permetterà di far fronte al pagamento degli oneri ipotecari o anche quando l’abitazione coniugale si trovi in pericolo per qualche motivo legato al credito ipotecario: ciò è ad es. il caso quando il coniuge debitore non può o non può più rimborsare il debito o concludere un altro contratto ipotecario in caso di disdetta da parte del creditore del contratto ipotecario. Lo stesso vale se il coniuge proprietario, che ha l’intenzione di provocare la messa in vendita del fondo, non sottoscrive una nuova ipoteca e non paga gli interessi ipotecari, lasciando che la banca disdica il credito e arrivi alla realizzazione del pegno.

Nel caso concreto il Tribunale federale ha considerato che anche se il coniuge non aveva dato il suo consenso alla messa a pegno del fondo che costituisce abitazione coniugale, i coniugi non hanno dimostrato che l’onere ipotecario superava i 2/3 del valore venale (commerciale). Il ricorso è stato pertanto respinto.


Data modifica: 17/01/2018

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