Caso 327 del 15/02/2014
Quando un atto giuridico può essere considerato simulato e quando fiduciario?
In una sentenza del 9 settembre 2013, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il trasferimento della metà della sua quota di proprietà di appartamenti in proprietà per piani del coniuge proprietario all’altro, affinché quest’ultimo possa eseguire un prelievo anticipato dalla sua cassa pensioni per ridurre l’onere ipotecario, rappresenta un contratto fiduciario e non una simulazione ai sensi dell’art. 18 CO.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 12 aprile 1978 e hanno avuto due figli, ora maggiorenni. Il 29 marzo 1985 hanno adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni.
Con contratto del 30 ottobre 2003 la moglie ha ceduto al marito la metà di due sue proprietà per piani (PPP); l'atto di cessione non menziona la causa della cessione della proprietà. Il 1° febbraio 2004 il marito ha ottenuto dalla fondazione di previdenza il versamento anticipato di CHF 117'500.00 per il finanziamento delle PPP; l'importo è stato versato sul conto della moglie che serviva al pagamento degli oneri ipotecari, poi versati, nella misura di CHF 113'000.00, sul conto ipotecario.
Il 15 ottobre 2007 il marito ha inoltrato presso il Tribunale competente una procedura unilaterale di divorzio.
Le parti divergono sulla causa della cessione immobiliare.
Da parte delle autorità giudiziarie è stato valutato se la cessione del 30 ottobre 2003 fosse da considerare un atto simulato o un atto fiduciario.
Un atto è simulato ai sensi dell'art. 18 CO se le due parti sono d'accordo a che non debbano prodursi gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni e che hanno voluto creare agli occhi dei terzi solo l'apparenza di un atto giuridico (DTF 123 IV 61, consid. 5c/cc; DTF 112 II 337, consid. 4a, pag. 342; DTF 73 II 99, consid. 2). La loro vera volontà tende sia a non creare effetti giuridici sia a creare un altro effetto giuridico rispetto a quello apparente; il quest'ultimo caso le parti hanno inteso concludere in realtà un secondo atto simulato (DTF 123 IV 61, consid. 5c/cc, pag., 68; DTF 112 II 337, consid. 4a, pag. 343; sentenza TF 4A_439/2012 del 2 novembre 2012, consid. 4.2). La conseguenza legale di un contratto simulato è la sua nullità (DTF 123 IV 61, consid. 5c/cc, pag. 68; DTF 97 II 201, pag. 207 e riferimenti), mentre il contratto dissimulato, che concretamente le parti hanno realmente concluso, è valido se le norme legali a cui sottostà per la forma e per il contenuto sono rispettate (DTF 117 II 382, consid. 2a, pag. 384 e seg.; DTF 96 II 383, consid. 3a, pag. 390; sentenza TF 4A_439/2012 del 2 novembre 2012, consid. 4.2).
Per contro un atto fiduciario è un contratto per il quale una parte (il fiduciante) fa si ch l'altra parte (il fiduciario) divenga titolare senza riserve di un diritto riguardo a terzi, mentre verso il fiduciante si impegna a non esercitare tale diritto, di esercitarlo solo in parte o di retrocedere il diritto ceduto a certe condizioni (DTF 71 II 99, consid. 2). L'atto fiduciario è composto necessariamente da due atti giuridici: d'un lato il trasferimento senza riserve di un diritto, che appare l'unico agli occhi dei terzi, e dall'altro la restrizione che porta sui diritti del fiduciario nelle relazioni tra le parti contraenti (DTF 71 II 99, consid. 2; DTF 117 II 290, consid. 4c).
Contrariamente all'atto simulato, il rapporto di diritto apparente nato dall'atto fiduciario ha degli effetti voluti tra le parti, senza che queste abbiano necessariamente la volontà di ingannare illegalmente i terzi (DTF 71 II 99, consid. 2). La cessione fiduciaria è dunque di principio valida (DTF 123 III 60, consid. 4c e riferimenti).
Nel caso concreto non vi è contestazione sul fatto che i coniugi nei loro rapporti interni avevano la reale e comune intenzione di ottenere il versamento anticipato del capitale di libero passaggio del cessionario allo scopo di ridurre il debito ipotecario che gravava il fondo, senza che ciò avesse delle incidenze sulla proprietà del fondo. Agli occhi dei terzi non poteva essere constatata alcuna intenzione dei coniugi di simulare il trasferimento di proprietà e ingannare i terzi: se ne deve concludere che, dal punto di vista esteriore, i coniugi intendevano veramente procedere con il trapasso di proprietà. Anche se ciò non ha rilevanza per l'esito della causa, la moglie non poteva ottenere un ammontare superiore rispetto a quanto versato dal suo istituto previdenziale, siamo dunque in presenza di un atto fiduciario e non di una simulazione.
Data modifica: 15/02/2014