Contributi alimentari per figli – maggior età – legittimazione attiva a procedere all’incasso

Caso 217 del 18/05/2009

Qualora gli alimenti per i figli non siano pagati, chi è legittimato a procedere al loro incasso se nel frattempo sono divenuti maggiorenni?

In una sentenza del 19 novembre 2007*, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha stabilito quanto segue:

Il genitore titolare dell’autorità parentale -dopo la maggiore età del figlio- ha ancora facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Espongo qui di seguito le considerazioni più importanti del Tribunale d'appello su tale argomento.

Il giudice del rigetto dell'opposizione deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione. Ciò presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l'istante siano identici. Trattandosi di crediti alimentari per figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore dell'autorità parentale (Staehelin, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 80; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, 2005, n. 47, ad art. 80), perlomeno quale rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 342; Gessler, Scheidunsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in: SJZ 83° (1987) pag. 253).
La maggiore età comporta la fine dell'assoggettamento dei figli all'autorità parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC); ciò che, per il detentore di tale autorità, significa fra l'altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e quindi unico creditore di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore titolare dell'autorità parentale - dopo la maggiore età del figlio - ha ancora facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età (Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, 2005, n. 47, ad art. 80); la stessa norma di legge stabilisce - d'altra parte - che, per la durata della minore età, i contributi spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.

* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello di Lugano: CEF 14.2007.26; v. anche RTiD II 2008, N. 57c.

Con la sentenza DTF 142 III 78 il Tribunale federale ha indicato che il genitore allora affidatario non è legittimato, dopo la maggiore età del figlio, a porre in esecuzione a nome proprio i contributi di mantenimento per la durata della minore età del figlio e a pretendere il rigetto dell’opposizione al riguardo (FamPra 3/2017, N. 49).


Data modifica: 11/10/2020

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