Contributo alimentare a favore di un figlio nato da una relazione della moglie con un altro uomo

Caso 92 del 16/11/2003

Il marito ha l’obbligo di versare un contributo di mantenimento a favore di un figlio nato da una relazione della moglie con un altro uomo?

In una sentenza del 22 maggio 2003 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Non vi è nessun obbligo diretto del marito al mantenimento di un figlio nato da una relazione extraconiugale della moglie.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza in questione, resa nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, per cui limitata per gran parte al solo giudizio di arbitrarietà, indica tra le altre considerazioni che non vi è nessun obbligo diretto del marito al mantenimento di un figlio nato da una relazione della moglie durante il matrimonio con un altro uomo.
La sentenza riporta altre considerazioni interessanti, segnatamente relative al divieto della reformatio in peius e al termine adeguato entro il quale la moglie deve riprendere un'attività lavorativa.
Tuttavia ritengo importante una riflessione in merito alla situazione del bambino nato dalla relazione extraconiugale della madre. Il concetto secondo cui non vi è nessun obbligo diretto del marito al mantenimento di un figlio nato da una relazione della moglie durante il matrimonio con un altro uomo scaturisce da un senso di giustizia nei confronti del marito, che vede la propria moglie diventare madre di un figlio nato da una relazione adulterina.
D'altra parte, se ci si domanda se sia salvaguardato il senso di giustizia del bambino, segnatamente quello di avere un adeguato mantenimento, si potrebbe obiettare che il bambino si trova per un certo periodo - ossia fintanto che la paternità del marito non sia disconosciuta e il padre biologico possa essere chiamato a rispondere dei suoi obblighi riconoscendo il figlio o con un'azione di paternità - in un "vuoto di responsabilità paterna"; in altre parole, se riteniamo corretto, giusto, non obbligare il marito a contribuire al mantenimento diretto del bambino, altrettanto corretto e giusto sarebbe obbligare il padre biologico a contribuire, laddove, naturalmente, non lo facesse.
Ma ciò è improponibile fintanto che la paternità non sia stata disconosciuta, vale a dire fino al momento in cui il Giudice civile avrà pronunciato una sentenza di disconoscimento di paternità, cresciuta in giudicato. Ma i tempi di una tale causa, pur veloci che siano, implicano un periodo in cui il bambino si trova privato del necessario supporto finanziario da parte di una figura paterna. Il padre giuridico (marito della madre) non può essere obbligato a contribuire al suo mantenimento (è ciò che dice la sentenza che ci occupa) e il padre naturale non sarà riconosciuto giuridicamente tale (con i relativi diritti e obblighi) fintanto che il marito non sarà disconosciuto della sua presunta paternità. E in questo lasso di tempo chi ha la responsabilità finanziaria del bambino? Naturalmente la madre e ... lo Stato, se le risorse finanziarie della madre non sono sufficienti, soluzione questa che tuttavia lascia perplessi.

* Sentenza pubblicata in DTF 129 III 417.


Data modifica: 16/11/2003

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