Caso 167 del 04/03/2007
Da quando decorre il contributo di mantenimento a favore dell’ex coniuge deciso nella sentenza di divorzio? Quali sono le condizioni alla base di un contributo di mantenimento decretato quando il processo sugli effetti accessori non è ancora terminato?
In una sentenza del 12 agosto 2004* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Se la sentenza di divorzio non prevede a partire da quando decorra il contributo alimentare a favore dell’ex coniuge, l’obbligo di versamento comincia con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Per le misure provvisionali decretate dopo lo scioglimento del matrimonio, salvo eccezioni, il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 126 cpv. 1 CC il Giudice stabilisce il contributo di mantenimento a favore dell'ex coniuge sotto forma di rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento. Se la sentenza di divorzio non prevede a partire da quando decorra il contributo, l'obbligo di versamento comincia con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L'inizio dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio può essere fissato anche al momento del passaggio in giudicato parziale, e ciò quand'anche il giudice delle misure provvisionali abbia stabilito un contributo di mantenimento che si estende oltre tale data (DTF 128 III 121). Il momento a partire dal quale decorre il contributo alimentare può essere fissato anche a partire da una data parecchio posteriore la pronuncia del divorzio: ad es. può coincidere con il pensionamento allorquando un coniuge anziano è in grado di provvedere al proprio mantenimento dopo il divorzio, ma non dispone di una sufficiente previdenza di vecchiaia. L'art. 126 cpv. 3 CC prevede inoltre che il Giudice può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento (ad es. si può prevedere un aumento della rendita qualora una delle clausole della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio non fosse adempiuta o ad es. in caso di un eventuale insuccesso del reinserimento professionale previsto al momento del divorzio): cfr. per alcuni esempi il Messaggio sulla revisione del diritto di famiglia (FF 1996, pag. 128). Se appare pacifica la possibilità di far decorrere il contributo alimentare a partire da un periodo posteriore la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, parte della dottrina ritiene che si potrebbe prevedere la decorrenza anche a partire da un periodo precedente (ad es. Gloor/Spycher, Basler Commentar, N. 4 ad art. 126 CC), questione tuttavia non considerata da altra dottrina (ad es. Schwenzer, Famkommentar, N. 10 ad art. 126 CC), nè dal Tribunale federale (DTF 128 III 121).
Giusta l'art. 137 cpv. 2 terza frase CC le misure provvisionali - decretate pendente causa o dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse ancora terminato - sono rette, per analogia, dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, sul riparto dell'eccedenza - di regola a metà - una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (il cosiddetto "calcolo delle eccedenze"). Il principio testé riassunto non è tuttavia senza limiti. Nel caso in cui sia altamente verosimile che in esito al divorzio non sarà accordato alcun contributo di mantenimento (art. 125 CC) è possibile in effetti che, una volta passato in giudicato lo scioglimento del matrimonio, il Giudice delle misure provvisionali rifiuti ogni contributo.
Data modifica: 04/03/2007