Caso 89 del 15/09/2003
Quanto è decisivo l'aver perso il diritto alle indennità di disoccupazione nel calcolo dei contributi alimentari?
In una sentenza del 14 agosto 2003 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il solo fatto di aver rispettato eventuali disposizioni dell'Ufficio disoccupazione non è sufficiente per rendere verosimile di aver intrapreso quanto si poteva ragionevolmente esigere per evitare una diminuzione delle entrate.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con l'attuale diritto del divorzio, che consacra tra l'altro il principio dell'automantenimento nell'ambito dei contributi di mantenimento post divorzio (e a certe condizioni anche durante la procedura di divorzio), il coniuge più debole finanziariamente, che pretende alimenti dopo il divorzio, deve dimostrare di non essere in grado di automantenersi. Per portare questa prova non ci si deve accontentare di dimostrare di aver effettuato alcune ricerche di lavoro.
Nel caso di cui alla massima sopra riportata, il marito, già obbligato a versare un determinato contributo di mantenimento nell'ambito della procedura di misure di protezione coniugale, ha inoltrato un'istanza di modifica, facendo valere di non aver più diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del loro esaurimento. Il Tribunale d'appello ha tuttavia precisato che il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi e per i più il Giudice civile non è vincolato alle decisioni prese dall'autorità amministrativa, ciò che conduce a dire che il solo fatto di non aver più diritto alle indennità di disoccupazione non è un motivo sufficiente per far valere l'impossibilità di versare alimenti. Tale giurisprudenza riprende una prassi che il Tribunale d'appello aveva sancito già sotto l'egida del vecchio diritto, in vigore prima del 1° gennaio 2000 (cfr. RDAT 1999-I, N. 67, pag. 246). Sulla capacità lavorativa di una persona iscritta alla cassa di dioccupazione cfr. tuttavia sentenza TF 5A_406/2010, consid. 3.2.3.
Evidentemente di fronte a tale giurisprudenza, anche il coniuge finanziariamente più debole, che pretende alimenti (segnatamente dopo il divorzio) non potrà accontentarsi di affermare e provare che ha esaurito le indennità di disoccupazione, che quindi non trova lavoro e giustificare così la richiesta di alimenti.
Ricordiamo inoltre che determinante per quantificare il reddito di una persona è la valutazione del reddito ipotetico e non necessariamente quello reale, ossia quel reddito che la persona può conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e del mercato del lavoro. Sul reddito ipotetico rimando al caso 59.
* Sentenza non pubblicata.
Preciso che con la sentenza TF 5A_724/2009 del 26 aprile 2010 il Tribunale federale ha indicato che la circostanza che il debitore del contributo di mantenimento riceva regolarmente e senza ritardo indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione è un indizio che egli intraprende gli sforzi da lui esigibili per la ricerca di una nuova occupazione; in queste circostanze non sarebbe dunque ammissibile un computo al debitore del contributo di mantenimento di un reddito ipotetico giustificato con l'insufficiente impegno lavorativo.
Nella sentenza TF 5A_891/2013 del 12 marzo 2014 il Tribunale federale ha precisato che per un informatico 49enne che per alcuni anni ha percepito indennità di malattia e di disoccupazione, nonostante il percepimento di prestazioni assistenziali, la ripresa di un’attività lucrativa appare esigibile. Il percepimento di indennità giornaliere di disoccupazione complete costituisce sì un indizio che sia stato intrapreso tutto il necessario per il reperimento di un impiego, ma il giudice deve comunque verificare se l’imposizione di un reddito ipotetico sia esigibile.
Data modifica: 15/09/2003