Contributo alimentare – oggettivazione del fabbisogno minimo

Caso 58 del 02/05/2002

Quali sono le poste che compongono il fabbisogno minimo di una persona? La convivenza presuppone che il Minimo Esistenziale delle Tabelle CEF (Camera Esecuzione e Fallimenti) debba essere diviso?

In una sentenza del 21 dicembre 2001* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

In base all'attuale giurisprudenza fondata sulla dottrina più aggiornata, la Prima Camera Civile del Tribunale d'appello inserisce nel fabbisogno di un coniuge il minimo esistenziale del diritto esecutivo di una persona sola, indipendentemente dall'eventuale convivenza con terzi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il calcolo del fabbisogno minimo di una persona serve per verificare le sue spese mensili. Per poter effettuare una valutazione corretta dal profilo del diritto, al fine di calcolare eventuali contributi di mantenimento a favore del coniuge separato o divorziato e a favore dei figli, si devono conteggiare in particolare i seguenti costi:

  • Minimo Esistenziale LEF
  • Locazione (o oneri ipotecari)
  • Spese accessorie della locazione o della proprietà
  • Alcune assicurazioni (cassa malati, RC, economia domestica, ...)
  • Spese professionali indispensabili
  • Eventuali contributi di mantenimento
  • Imposte (salvo per redditi bassi)

    (cfr. per maggiori indicazioni ad es. REP 1994, pag. 135 e ss)

Tra le varie poste del fabbisogno abbiamo il Minimo Esistenziale delle Tabelle CEF, che corrisponde ad un importo fisso, uguale per tutti, di fr. 1'100.-- mensili (edizione delle Tabelle CEF al 1° gennaio 2001), comprendente le spese di vitto, abbigliamento, elettricità, telefono e altre spese correnti.
Con una convivenza (o un matrimonio) alcune spese si riducono, dato che di regola si deve presumere la partecipazione finanziaria del convivente (rispettivamente del coniuge). Così la precedente giurisprudenza considerava che anche il Minimo Esistenziale delle Tabelle CEF fosse da ridurre, anche se non da dimezzare (da fr. 1'025.-- veniva portato a fr. 925.-- mensili); ciò accadeva alcune volte addirittura anche quando la convivenza era con i figli minorenni.
Con la giurisprudenza attuale, il Tribunale d'appello indica per contro che una convivenza non deve più portare alla modifica del Minimo Esistenziale delle Tabelle CEF, il cui importo per una persona sola va quindi sempre ritenuto in fr. 1'100.-- mensili.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che anche le spese di alloggio devono essere prese in considerazione in egual modo per entrambi i coniugi (cfr. FAMPRA 2000 pag. 135, ICCA, sentenza del dicembre 2000 in re L., consid 7c e I CCA, sentenza del 7 gennaio 2003, in re D., consid. 5), così che se un coniuge decide di locare un appartamento modesto o andare a vivere dai propri genitori, nel suo fabbisogno minimo va conteggiata comunque una ipotetica locazione e ciò per creare un'uguaglianza di trattamento tra le parti (REP 1995, pag. 141, con nota critica).
Tale metodologia ripresa dal Tribunale d'appello porta ad una oggettivazione del fabbisogno minimo, che non tiene conto per tutte le poste delle effettive spese di ciascun coniuge, ma cerca di creare tra loro un'uguaglianza di trattamento. Per le spese di alloggio cfr. tuttavia sentenza TF 5A_319/2011 del 20 settembre 2011 e sentenza 5A_18/2011, consid. 4. del 1° giugno 2011. V. poi anche caso-294.

* Sentenza F. c/ C., pag. 7, non pubblicata.


Data modifica: 16/11/2017

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