Contributo alimentare per i figli – spese straordinarie

Caso 115 del 14/11/2004

Nell’ambito di un divorzio è possibile prevedere una clausola di ripartizione futura delle spese straordinarie relative ai figli?

In una sentenza del 23 giugno 2004*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il contributo per le spese straordinarie del figlio è assegnato per necessità del figlio transitorie e imprevedibili al momento in cui è fissato il contributo di mantenimento. Non è quindi possibile chiedere in anticipo un’autorizzazione generale ad affrontare in futuro spese di entità imprecisata per il figlio di cui esigere poi il rimborso dall’altro genitore.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Abbiamo già affrontato il tema relativo alle spese straordinarie per i figli nel caso-090.
Nel caso concreto il Tribunale d'appello, oltre ad aver ripreso i criteri del Tribunale federale di cui alla sentenza del 31 marzo 2003 (5C.240/2002), oggetto del caso appena citato, ha precisato che sostanzialmente le parti non possono chiedere al giudice che sia prevista nella sentenza di divorzio un'autorizzazione generale ad affrontare in futuro spese di entità imprecisata per il figlio di cui esigere poi il rimborso (totale o parziale) dall'altro genitore; ciò significa anche che non sarà più possibile prevedere nelle convenzioni regolanti le conseguenze accessorie al divorzio le clausole, previste fino ad oggi frequentemente, secondo cui i genitori si assumono le spese straordinarie relative ai figli in ragione di un mezzo ciascuno, a seconda delle rispettive condizioni di reddito, ecc.
Teoricamente non solo i giudici di prima istanza non dovrebbero più decidere tali aspetti nella sentenza di divorzio, ma non dovrebbero neppure più omologare le convenzioni regolanti le conseguenze accessorie al divorzio contenenti tali clausole.
D'altra parte tale impossibilità a prevedere chiavi di ripartizione astratte e predeterminate è una logica conseguenza del fatto che per poter prevedere l'assunzione di tali spese da parte dell'uno e dell'altro genitore occorre per lo meno sapere se si tratta realmente di spese straordinarie, per bisogni non prevedibili al momento della fissazione del contributo di mantenimento e se i genitori possono farvi fronte.
Per altre informazioni in merito rimandiamo a avv. Emanuela Epiney-Colombo, Spese straordinarie per il mantenimento dei figli minorenni, pubblicato in divorzio.ch.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: I CCA 11.2000.11


Data modifica: 14/11/2004

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland