Caso 90 del 13/10/2003
Cosa accade se una volta fissato il contributo di mantenimento a favore dei figli subentrano spese straordinarie impreviste?
In una sentenza del 31 marzo 2003 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I contributi speciali mirano a soddisfare dei bisogni specifici, limitati nel tempo, che non sono stati presi in considerazione al momento della fissazione del contributo ordinario di mantenimento e che comportano un onere finanziario che esso non è in grado di coprire.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nella sentenza in esame il Tribunale federale indica a quali condizioni è possibile l'applicazione dell'art. 286 cpv. 3 CC, secondo cui "Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio".
Dal momento in cui il Giudice si deve occupare della fissazione dei contributi di mantenimento per i figli - ossia ad es. nell'ambito di un divorzio, di una procedura di protezione dell'unione coniugale, di una procedura provvisionale, ecc. -, la commisurazione deve tenere in considerazione i parametri dell'art. 285 cpv. 1 CC, secondo cui "Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui". Ciò non significa che eventuali spese straordinarie, già conosciute o prevedibili al momento della fissazione dell'alimento, non devono essere considerate nell'ambito di questo articolo: devono essere per contro espressamente indicate (ad es. nel caso in cui un bambino ha dei bisogni medici particolari, necessita una dieta speciale dispendiosa, ecc.); nel caso in cui tali spese non siano menzionate espressamente, saranno considerate comprese nel contributo di mantenimento fissato dal Giudice e non sarà possibile chiedere una modifica dell'alimento posteriormente, proprio perché tali costi erano già noti al momento della fissazione del contributo alimentare.
Se per contro, in un secondo momento, il minore necessita di interventi particolari per bisogni straordinari (ad es. correzioni dentarie o particolari misure scolastiche temporanee: cfr. FF N. 1,Vol. I, 9 gennaio 1996, versione italiana pag. 177), per cui per bisogni specifici e limitati nel tempo, che non potevano essere presi in considerazione al momento della fissazione del contributo di mantenimento e che necessitano di un apporto finanziario che il contributo alimentare previsto non può coprire, il Giudice può allora costringere i genitori a versare un contributo speciale (art. 286 cpv. 3 CC), tenuto conto di tutte le circostanze economiche.
Tuttavia, se si tratta di spese straordinarie per bisogni specifici non prevedibili, di una certa importanza, ma non temporanei, bensì duraturi, allora sarà applicabile l'art. 286 cpv. 2 CC, secondo cui: "Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo".
Concretamente, facendo degli esempi:
- Se il Giudice, nell'ambito della commisurazione del contributo di mantenimento, prevede che un genitore debba far fronte a tutte le spese dentarie, ortodentistiche, di occhiali, spese non coperte dalla cassa malati, siamo in presenza di un'applicazione dell'art. 285 cpv. 1 CC.
- Se si tratta dell'apparecchio per i denti, spesa non prevedibile al momento della fissazione del contributo di mantenimento, siamo in presenza di un'applicazione dell'art. 286 cpv. 3 CC.
- Se si tratta di cure mediche onerose, non coperte dalla cassa malati, durature, ma prevedibili al momento della fissazione del contributo di mantenimento, siamo in presenza di un'applicazione dell'art. 285 cpv. 1 CC; se non erano prevedibili a quell'epoca, di un applicazione dell'art. 286 cpv. 2 CC.
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2003, pag. 728; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.240/2002.
Sentenza non pubblicata.
Data modifica: 13/10/2003