Contributo alimentare per il coniuge nelle procedure a tutela dell’unione coniugale (o cautelari in cause di divorzio): criteri di calcolo

Caso 341 del 30/09/2014

Quali sono i criteri di base per il calcolo del contributo alimentare per il coniuge nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o cautelari in cause di divorzio)?

In una sentenza del 9 settembre 2014 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Per calcolare il contributo alimentare a favore del coniuge nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o cautelari in cause di divorzio) occorre valutare la situazione finanziaria dei coniugi. Il metodo di calcolo differisce a dipendenza se i coniugi versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole, oppure se versano in una situazione finanziaria media o modesta e infine se versano in una situazione finanziaria deficitaria.

Sentenza I CCA 11.2012.69 (RTiD I-2015, N. 12c)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2007; un figlio è nato poco prima del matrimonio, nel 2006, mentre l'altro figlio l'anno successivo il matrimonio, nel 2008.
La moglie nel marzo 2010 ha adito la Pretura con un'istanza di misure a tutela dell'unione coniugale conclusasi con sentenza del giugno 2012. Tra le varie regolamentazioni, il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, affidato i figli alla madre con un determinato diritto di visita a favore del padre e fissato i contributi di mantenimento per moglie e figli.
Il marito ha presentato appello contro la sentenza del primo giudice e il Tribunale d'appello ha evaso il medesimo il 9 settembre 2014, accogliendo parzialmente il ricorso.

In merito all'attribuzione in uso alla moglie (e ai figli) dell'abitazione coniugale il Tribunale d'appello ha rammentato i principi enunciati dal Tribunale federale nella sentenza TF 5A_416/2012 consid. 5.1.2 del 13 settembre 2012 e non ha ravvisato motivi per modificare la decisione del primo giudice.

Sul diritto di visita il primo giudice aveva deciso che fintanto che il figlio minore non fosse stato in età scolastica, anche il maggiore avrebbe dovuto vedersi limitato il diritto di visita: su questo punto il Tribunale d'appello ha riformato la decisione del Pretore, giudicandola insostenibile, se non addirittura arbitraria, dato che un figlio in età scolastica non deve vedersi limitare i propri diritti alle relazioni personali con un genitore solo per il motivo di avere un fratello in età prescolastica. Per il resto il Tribunale d'appello ha ricordato la differenza tra la regolamentazione di un diritto di visita di bambini in età prescolastica (RTiD II-2004, pag. 620, consid. 10, N. 40c) e quello relativo a figli in età scolastica (RTiD I-2005, pag. 778, N. 58c).

Relativamente al contributo di mantenimento a favore della moglie, i giudici del Tribunale d'appello hanno applicato il criterio del dispendio effettivo della moglie.

Vediamo dunque nel dettaglio le considerazioni del Tribunale d'appello in merito ai tre metodi di calcolo del contributo alimentare per il coniuge nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o cautelari in cause di divorzio).

  1. Coniugi che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole

    Si tratta dei casi in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti. In tali circostanze il coniuge creditore può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo e incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione (v. tra le altre anche sentenza TF 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1).
    Il metodo di calcolo delle eccedenze è di principio inapplicabile vi si può ricorrere tuttalpiù se l'ammontare dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni. Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altre finalità.
     

  2. Coniugi che versano in una situazione finanziaria media o modesta

    Si tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita comune o il coniuge debitore (la sentenza del Tribunale d'appello ha erroneamente indicato il coniuge richiedente!) non renda verosimile che durante la vita comune si accumulavano risparmi o  in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106, consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, CHF 8'000.00/9'000.00 mensili complessivi (sentenza TF 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza TF 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 4.1) anche se non si possono escludere redditi più alti (DTF 137 III 107, consid. 4.2.1.3, dove erano state accertate entrate coniugali di CHF 23'658.00 mensili). Si fa capo in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i loro fabbisogni e quelli dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (il cosiddetto calcolo delle eccedente).
     

  3. Coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria

    Si tratta del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (cfr. tra le altre DTF 137 III 62, consid. 4.2.1).

Nel caso concreto l'appellante già prima della separazione destinava parte dei suoi cospicui redditi (tra i CHF 26'635.00 e i CHF 33'250.00 mensili) a interventi edili nei propri stabili; d'altra parte è poco verosimile che l'eccedenza di quasi CHF 16'000.00 mensili fosse destinata interamente all'economia domestica e anzi ammontari di tale indole sono suscettivi di comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale: la conclusione è stata dunque che nella fattispecie il metodo di calcolo idoneo al mantenimento della moglie fosse quello del dispendio effettivo, con la conseguenza che incombe dunque alla moglie rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione .

Altre brevi annotazioni di interesse generale contenute nella sentenza qui trattata, con un commento dell'autore del sito:

  • le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e con ciò, a mente del Tribunale d'appello, hanno rinunciato in tal modo a contestare anche alcune spese esposte dalla moglie nel proprio fabbisogno per la prima volta nelle conclusioni scritte: ciò non permetterebbe all'appellante di poterle contestare in appello. La considerazione merita una riflessione, siccome non può essere preclusa la possibilità di contestare fatti nuovi contenuti nelle conclusioni scritte quando i coniugi, spesso per economia processuale, abbiamo rinunciato a comparire al dibattimento finale. Deve infatti essere ammessa la possibilità di presentare una (tempestiva) replica spontanea anche in ambito conclusivo; ora, se Tappy, in Code de procédure civile commenté, N. 16, ad art. 232 CPC, indica che se le parti, rinunciando a comparire per le arringhe finali, hanno di fatto rinunciato ad un secondo scambio in sede conclusiva, assumendosi il rischio di non più potersi esprimere sulle conclusioni di parte avversa, va tuttavia detto che il diritto di replica anche per le conclusioni scaturisce dal diritto di essere sentito, il quale si basa sull'art. 29 cpv. 2 Cost. e che ha la stessa portata dell'art. 6 n. 1 CEDU (sull'argomento v. anche DTF 139 I 189; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, CPC annotato, nota ad art. 232 CPC, pag. 1038 e Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 6714). A questo proposito cfr. infatti il cambio di rotta del Tribunale d'appello in I CCA 11.2014.36, consid. 6a), del 09.11.2016, laddove si legge: "la convenuta ha rinunciato al dibattimento finale davanti al Pretore e non ha reagito al memoriale conclusivo", per cui da ciò si evince che anche in caso di rinuncia al dibattimento finale basta (ma occorre) reagire al memoriale conclusivo della controparte.
     
  • i giudici d'appello hanno rammentato che per la fissazione dei contributi alimentari occorre tener conto del reddito conseguito dalle parti fino al momento del giudizio (RTiD I-2004, pag. 595, N. 78c) e non solo fino al momento della separazione. Orbene, nel caso concreto vi sono state delle ulteriori entrate del marito che non esistevano alla separazione di fatto, pertanto il loro computo va considerato con estrema prudenza; il Tribunale d'appello ha precisato che queste nuove entrate  non devono permettere di riconoscere più di quanto occorra per conservare il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune. Se nel caso concreto visto che le entrate del marito, prima e dopo la separazione di fatto, permettono di far fronte al dispendio della moglie, l'argomento è stato lasciato aperto, ma ricordiamo che il Tribunale federale in un'altra fattispecie aveva ritenuto che entrate successive alla separazione di fatto non potevano essere considerate per il calcolo degli alimenti (v. sentenza TF 5A_345/2007 del 22 agosto 2008, consid. 2.2, ultimo paragrafo);
     
  • vista la massima ufficiale vigente per il calcolo dei contributi di mantenimento per i figli, segnatamente nel diritto di filiazione (art. 296 CPC; DTF 128 III 413 in alto; DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), nonostante gli stessi non siano stati oggetto di appello, il Tribunale d'appello ha voluto procedere ad una loro verifica. Dopo un attento esame il Tribunale d'appello ha giudicato gli alimenti per i figli calcolati dal Pretore adeguati. Su questo aspetto è importante evidenziare che prima di inoltrare un appello impugnando solo il contributo di mantenimento a favore del coniuge, è opportuno essere sufficientemente certi che l'eventuale giudizio positivo su tale contributo alimentare non scateni una reformatio in pejus del Tribunale d'appello sugli alimenti a favore dei figli, con il risultato che contabilmente gli importi complessivi sono rimasti gli stessi.

Nella sentenza DTF 140 III 485 il Tribunale federale ha indicato che è arbitrario applicare il metodo di calcolo delle eccedenze e considerare una proporzione di risparmio.

Nella sentenza TF 5A_24/2016 del 23 agosto 2016 il Tribunale federale ha precisato che dal momento in cui i figli non sono più a carico è corretto che entambi i coniugi possano beneficiare del maggior agio a disposizione.


Data modifica: 27/11/2020

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