Contributo alimentare – reddito ipotetico

Caso 59 del 15/05/2002

Quale è il reddito determinante per calcolare il contributo di mantenimento? E' possibile considerare un reddito ipotetico nel caso in cui il coniuge debitore dell'alimento riduce volontariamente le proprie entrate?

In una sentenza del 30 novembre 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Al coniuge debitore del contributo di mantenimento può essere imputato un reddito maggiore di quello realmente conseguito, se l'ottenimento del corrispondente aumento è effettivamente possibile e da lui esigibile. Questi presupposti devono essere adempiuti anche quando egli ha in precedenza diminuito volontariamente i suoi introiti.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Per calcolare il reddito del coniuge debitore di un contributo di mantenimento, sia esso da versare a favore dell'altro coniuge, sia esso da corrispondere per la prole, ci si deve domandare se vi è la possibilità di ritenere un'entrata più elevata nel caso egli facesse prova di buona volontà e potesse effettivamente guadagnare di più.
La giurisprudenza ha precisato che il computo di un reddito più elevato è possibile solo se è pretendibile; ciò significa che se ad es. un debitore di alimenti si licenzia siccome non vuole più pagare gli alimenti, potrà essere astretto a versare comunque i contributi alimentari calcolati sul reddito fino a quel momento percepito se oggettivamente può trovare ancora un'attività che gli permetta di guadagnare a sufficienza per farvi fronte.
Nel caso in cui il coniuge debitore si trovi senza lavoro per colpa sua, ma non è in grado di trovare un'altra attività che gli permetta di guadagnare come prima (ad es. perché non ha le qualifiche professionali adatte), nonostante il suo agire in mala fede non lo si può penalizzare e l'alimento deve essere calcolato nuovamente in base ad un mero reddito ipotetico, ossia ciò che egli potrebbe guadagnare facendo prova di buona volontà.
Tale giurisprudenza (criticata da parte della dottrina) potrebbe a volte premiare i coniugi che vogliono sottrarsi (anche solo parzialmente) al proprio obbligo alimentare licenziandosi e in alcuni casi (soprattutto laddove il coniuge debitore ha un reddito elevato rispetto la sua formazione professionale) porta in effetti ad un risultato di ingiustizia agli occhi dell'altro coniuge, il quale si vede ridotte le proprie entrate, per sé e per la prole, ciò che crea un ulteriore disagio già presente a seguito dell'abbassamento del tenore di vita dovuto alla costituzione di due economie domestiche separate.
Va d'altro canto ancora precisato che il tenore di vita dei coniugi non può essere neppure considerato in misura superiore a quello da loro goduto al momento della separazione di fatto (tra le altre DTF 118 II 376), per cui non si può calcolare un reddito ipotetico al coniuge debitore (per es. obbligandolo a cambiare professione o ad estendere la sua attuale attività) per portarlo a versare più di quanto egli garantiva come tenore di vita alla famiglia prima di separarsi.

Nella sentenza 5C.94/2003/viz del 2 ottobre 2003 il Tribunale federale ha precisato esplicitamente che i principi per il calcolo del reddito ipotetico si applicano anche nel caso in cui il coniuge debitore dell'alimento ha diminuito le proprie entrate volontariamente per nuocere al coniuge creditore.

* DTF 128 III 4 (v. anche riassunto in SJ 2002/I 175)

Relativamente alla possibilità di computare un reddito ipotetico con effetto retroattivo cfr. sentenza TF 5A_453/2015 del 4 novembre 2015.


Data modifica: 15/05/2002

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