Caso 9 del 14/03/2000
A quali condizioni i genitori possono essere obbligati a contribuire al mantenimento dei propri figli maggiorenni agli studi e in quale misura?
In una sentenza del 21 marzo 1995* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Dopo la maggiore età dei figli le raccomandazioni edite dall'ufficio della gioventù del Canton Zurigo non sono applicabili. Il fabbisogno del figlio va invece determinato in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo, ai quali vanno aggiunte le eventuali spese di alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
E' necessario subito precisare che i contributi di mantenimento a favore dei figli maggiorenni sono calcolati secondo criteri ben differenti rispetto agli alimenti a favore dei figli minorenni. Innanzi tutto per i figli minorenni si pretende dai genitori uno sforzo maggiore, tanto è vero che la giurisprudenza del Tribunale federale precisa che ai genitori va garantito fabbisogno minimo e un'eventuale eccedenza va consacrata ai figli, limitatamente ai parametri delle Tabelle di Zurigo. Per contro per quanto riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni, sempre il Tribunale federale ha precisato che ai genitori va per contro garantito il fabbisogno minimo più il 20% (cfr. DTF 118 II 97, sentenza TF dell'8 maggio 2003, 5C.5/2003, pubblicata su FAMPRA 4/2003, pag. 965), per cui l'eventuale eccedenza a favore della prole potrebbe ridursi sostanzialmente o non esserci del tutto. Naturalmente questi sono solo parametri finanziari, ma i figli maggiorenni hanno diritto ad un mantenimento anche se sono adempiute altre condizioni, ossia principalmente il fatto di non avere ancora una "formazione appropriata" (art. 277 cpv. 2 CC).
Secondo la sentenza del Tribunale d'appello sopra citata, l'importo che i genitori potrebbero essere tenuti a consacrare mensilmente al figlio maggiorenne agli studi va calcolato come segue:
Minimo di esistenza esecutivo | fr. | 1'025.-- (attualmente) | ||
Costi per l'alloggio | fr. | 800.-- | ||
Assicurazioni obbligatorie | fr. | 180.-- (cassa malati) + fr. 33.-- (AVS) | ||
Spese di formazione: | ||||
| fr. | 100.-- | ||
| fr. | 200.-- (nel caso in cui il figlio studi in un altro Cantone) | ||
| fr. | 200.-- |
Il totale che un genitore potrebbe essere tenuto a consacrare ad un figlio agli studi potrebbe dunque aggirarsi attorno ai fr. 2'500.--/2'600.-- mensili, sempre che ciò sia possibile finanziariamente per i genitori, vale a dire se - come detto sopra - è loro garantito un fabbisogno minimo, oltre il 20%.
Se al genitore non è garantito un tale suo fabbisogno minimo, potrà versare al figlio un mantenimento ridotto e sarà lo studente a dover arrotondare le entrate chiedendo allo Stato un aiuto finanziario (p. es. un prestito) o cercandosi un'attività lavorativa compatibile con gli studi (lavorando d'estate, in mensa o in biblioteca all'Università, ecc.).
* Sentenza non pubblicata: la massima si trova comunque pubblicata in REP 1995, N. 28.
Nella sentenza I CCA 11.2013.63 del 30 settembre 2015 il Tribunale d'appello di Lugano ha precisato che la maggiorazione del 20% si applica unicamente al minimo di base previsto dal diritto esecutivo (v. anche sentenza TF 5A_785/2010, consid. 3.1. con riferimenti, del 30 giugno 2011).
Data modifica: 27/11/2020