Caso 16 del 28/06/2000
Come viene calcolato dai nostri Tribunali il contributo di mantenimento a favore di un figlio minorenne affidato ad uno dei genitori durante la procedura di divorzio?
In una sentenza del 12 marzo 1996* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Per la determinazione dei contributi di mantenimento a favore di figli minorenni, ci si deve riferire alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (le cosiddette Tabelle di Zurigo). Se il coniuge affidatario non svolge un’attività lucrativa, si può pretendere che la cura e l’educazione in favore del figlio minorenne siano prestate in natura da lui stesso. Qualora il genitore affidatario svolge un’attività lavorativa, ad es. a tempo parziale, si può pretendere che partecipi a determinate condizioni anche al mantenimento in denaro.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo sono da tempo un buon punto di riferimento per il calcolo in Ticino dei contributi di mantenimento a favore dei figli minorenni: esse prevedono determinati importi che variano a seconda dell'età dei figli e del loro numero. Questi dati, trascritti nelle cosiddette Tabelle di Zurigo, non vanno tuttavia considerati astrattamente, bensì devono essere adeguati alle circostanze concrete, ossia principalmente al reddito dei genitori, alle loro disponibilità economiche e ai fabbisogni del figlio, considerato il tenore di vita della famiglia ed eventuali spese supplementari (quali la ragazza alla pari, l'asilo nido, ecc.). Inoltre le cifre esposte non tengono in considerazione delle spese straordinarie (ad es. occhiali, plantari, ecc.) che non vanno considerate comprese nei contributi fissati nelle Tabelle di Zurigo, ma devono essere aggiunte (e assunte dai genitori in una percentuale che dipende tra l'altro dalle loro rispettive entrate).
Il Tribunale d'appello, nella sentenza qui richiamata, ha definito chiaramente quali siano i criteri applicabili per il calcolo degli alimenti a favore dei figli minorenni e del coniuge che ha in affidamento i figli: ATTENZIONE: il metodo di calcolo è superato e si rimanda in merito al caso-238.
Riassumendo, il Tribunale d'appello indica che il calcolo deve essere fatto come segue:
reddito mensile del marito | fr. 3'705.35 |
reddito mensile della moglie | fr. 3'450.-- |
fabbisogno minimo mensile del marito | fr. 2'505.-- |
fabbisogno minimo mensile della moglie | fr. 3'225.-- |
fabbisogno minimo mensile del figlio (Tabelle di Zurigo, adattate al caso concreto, ossia al fatto che la madre lavora al 70%) | fr. 998.-- |
eccedenza mensile (reddito del marito + reddito della moglie - fabbisogno del marito - fabbisogno della moglie - fabbisogno del figlio) | fr. 427.35 fr. (3'0705.35 + 3'450.-- - 2'505.-- - 3'225.-- - 998.--) |
spettanza del marito (fabbisogno del marito + metà eccedenza) | fr. 2'718.65 fr. (2'505.-- + 213.65) |
spettanza della moglie (fabbisogno della moglie + metà eccedenza) | fr. 3'438.65 fr. (3'225.-- + 213.65) |
spettanza del figlio | fr. 998.-- |
contributo del marito per il figlio (reddito marito - spettanza del marito) | fr. 986.70 fr. (3'705.35 - 2'718.65) |
contributo della moglie per il figlio (reddito moglie - spettanza moglie) | fr. 11.35 fr. (3'450.-- - 3'438.65) |
Dato che il figlio è affidato alla madre, significa che il padre dovrà contribuire al suo mantenimento con fr. 986.70 mensili, arrotondati in fr. 990.-- mensili.
Per quanto riguarda l'eventuale contributo di mantenimento a favore del coniuge che ha in affidamento i figli (nel caso concreto la madre), dal calcolo sopra esposto si si evince che la moglie non ha diritto a nulla, essendo in grado di coprire il proprio fabbisogno con il ricavato del proprio lavoro.
* Sentenza pubblicata in REP 1996, N 35.
Data modifica: 28/06/2000