Contributo di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne che convive con un genitore

Caso 400 del 16/04/2017

Come viene considerato il fatto che un figlio maggiorenne continua a vivere presso un genitore per il calcolo del contributo di mantenimento a suo favore?

In una sentenza dell’11 gennaio 2017 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Prestazioni in natura come vitto, abiti da lavoro ecc. vanno dedotti dal minimo d’esistenza in proporzione al loro valore: le spese di alimentazione incidono almeno nella misura del 42% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo.

I CCA 11.2015.8

 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con sentenza del 28 febbraio 2007 il primo Giudice ha pronunciato il divorzio tra i coniugi, ha affidato i figli allora minorenni alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato quest’ultimo – tra l'altro – a versare determinati contributi alimentari.

Il 2 agosto 2014, divenuto nel frattempo maggiorenne, uno dei due figli ha cominciato un apprendistato triennale come operatore sociosanitario. Sollecitata invano una partecipazione finanziaria del padre, egli ha chiesto il 19 agosto 2014 in prime sede che il padre fosse obbligato a erogargli in via cautelare un contributo alimentare di CHF 2’065.00 mensili e il padre si è opposto.

Statuendo con decreto cautelare del 23 gennaio 2015, il primo Giudice ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato il padre a versare al figlio un contributo alimentare di CHF 315.00 mensili dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015, di CHF 225.00 mensili dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016 e di CHF 135.00 mensili dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017.

Contro la decisione appena citata il padre è insorto al Tribunale d’appello con un ricorso del 5 febbraio 2015 per ottenere che l'istanza cautelare fosse integralmente respinta.

Orbene, nel decreto cautelare impugnato il primo Giudice ha calcolato il fabbisogno minimo del figlio in CHF 1’564.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo CHF 1’200.00, pasti fuori casa CHF 173.35, premio della cassa malati CHF 107.55, spese di trasferta CHF 84.00) per rapporto al guadagno di lui come apprendista di CHF 1’248.00 mensili netti il primo anno di tirocinio, CHF 1’339.00 mensili netti il secondo anno e CHF 1’430.00 mensili netti il terzo. Quanto al padre, il primo Giudice ha determinato il fabbisogno minimo di lui in CHF 2’551.68 mensili a fronte di un reddito da attività lucrativa di CHF 5’685.00 mensili.
Posto ciò, il Pretore ha reputato che il padre fosse senz'altro in grado di versare al figlio quanto manca per sopperire al fabbisogno minimo di lui, ovvero CHF 315.00 mensili dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015, CHF 225.00 mensili dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016 e CHF 135.00 mensili dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017.

Nell’appello il padre dichiara di non contestare che l'apprendistato triennale seguito dal figlio sia una “formazione adeguata”, ma secondo l'appellante il fabbisogno minimo del figlio calcolato dal primo Giudice in CHF 1’564.90 mensili risulterebbe eccessivo, poiché il figlio vive con la madre, non ha alcun onere di alloggio e fruisce di vitto gratuito.

A ragione il primo Giudice ha ricordato intanto che il fabbisogno minimo di un figlio maggiorenne si determina, nel Cantone Ticino, in base alle indicazioni diramate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292; Rep. 1995 pag. 153 n. 28; I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 5c). Tali direttive dispongono che ‟prestazioni in natura come vitto, abiti da lavoro ecc. vanno dedotti dal minimo d'esistenza in proporzione al loro valore: per il vitto nella misura del 50% dell'importo base mensile” (cifra V n. 1). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare del resto che le spese di alimentazione incidono almeno nella misura del 42% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2008 pag. 1084 n. 64c). Quindi la madre risulta farsi carico delle cene senza riscuotere alcun corrispettivo. Di ciò occorreva tenere conto ai fini del giudizio, ciò che il primo Giudice non ha fatto.
L'ammanco registrato dal figlio appare dunque ampiamente compensato dalle cene che la madre offre gratuitamente e pertanto l’appello del padre è stato accolto e l’istanza del figlio di conseguenza respinta.

Con sentenza TF 5A_481/2016 del 2 settembre 2016 il Tribunale federale di Losanna ha indicato che un fabbisogno minimo pari a CHF 850.00 non è apparso arbitrario in quel caso concreto, quando il o i giovani aventi diritto al contributo di mantenimento vivono ancora a casa. Qualora sussista la possibilità di soggiornare gratuitamente presso un genitore, nel fabbisogno minimo non va considerato alcun onere supplementare per la locazione (FamPra 1/2017, N. 16); la riduzione dell'ammontare relativo al Minimo esistenziale si giustifica per il fatto che il figlio ottiene dei pagamenti diretti in natura dai genitori, quali il cibo, il bucato, l'assicurazione economia domestica, elettricità, accesso ad internet, ecc.).

 


Data modifica: 11/10/2020

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