Contributo di mantenimento dopo il divorzio: matrimonio che ha marcato la vita coniugale e adattamento alle circostanze future prevedibili

Caso 174 del 18/06/2007

Se il matrimonio, di lunga durata, ha marcato la vita coniugale dal profilo economico, il coniuge più debole avrà diritto di chiedere alimenti dopo il divorzio al fine di poter mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita goduto durante la vita comune ?

In una sentenza del 29 settembre 2006 il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nel caso in cui un matrimonio ha influenzato la vita coniugale, il coniuge creditore del contributo alimentare ha di principio diritto ad un contributo di mantenimento di un importo che gli consenta, tenuto conto della sua capacità di guadagno, di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il giudice può stabilire in anticipo un adattamento dell'ammontare del contributo, che tenga conto del prevedibile sviluppo della situazione finanziaria dei coniugi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è la seguente: al momento dell'emanazione della sentenza del Tribunale federale (settembre 2006) il marito ha 51 anni, mentre la moglie 49. Due figli della coppia sono maggiorenni, ma ancora agli studi, mentre altri due ancora minorenni. I figli maggiorenni vivono con il padre, mentre i due minorenni con la madre.
Dai fatti risulta inoltre che il reddito del marito è di CHF 9'553.00 mensili (a tempo pieno), mentre quello della moglie di CHF 4'200.00 mensili (all'80%), senza che per quest'ultima vi sia possibilità di aumento della percentuale lavorativa a causa di problemi di salute. Il fabbisogno minimo del marito è stato fissato in CHF 9'712.45 mensili (compreso gli alimenti per i figli minorenni, versati alla madre, e maggiorenni, che vivono con lui). Per il marito vi è dunque un ammanco di CHF 159.45 (CHF 9'553.00 ./. CHF 9'712.45). Il fabbisogno minimo della moglie è stato per contro quantificato in CHF 3'531.20, con dunque un'eccedenza di CHF 668.80 mensili (CHF 4'200.00 ./. CHF 3'531.20).
Con questa situazione, i Giudici cantonali avevano respinto la richiesta di versamento di un contributo alimentare a favore della moglie, in particolare visto che il marito aveva un'eccedenza negativa (differenza tra il suo reddito e il suo fabbisogno: - CHF 159.45).
Il Tribunale federale ha per contro accolto la richiesta della moglie di vedersi attribuire un contributo alimentare, ma dal momento in cui i figli maggiorenni avranno terminato la propria formazione e fino a che il marito avrà compiuto 65 anni, data del suo pensionamento ordinario.

Secondo l'art. 125 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. I criteri di ponderazione per la fissazione dell'eventuale contributo alimentare sono previsti al secondo capoverso del medesimo articolo (cfr. a questo proposito DTF 129 III 7, consid. 3.1 e DTF 127 III 136, consid. 2a e riferimenti citati).
In caso di matrimonio di lunga durata, in cui la ripartizione dei ruoli ha influito sulla vita matrimoniale, la parte avente diritto di un contributo alimentare deve poterne beneficiare tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, se le circostanze lo permettono (cfr. sentenza TF 5C.111/2001).
Considerato che difficilmente, con due economie domestiche separate, si può mantenere lo stesso tenore di vita esistente al momento della vita comune, il creditore alimentare ha per lo meno diritto a mantenere il medesimo tenore di vita del debitore alimentare, sempre che le possibilità economiche lo permettano (DTF 118 II 376).
Il Giudice può prevedere che il contributo alimentare sarà adeguato, verso l'alto o verso il basso, a dei momenti determinati, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della situazione economica delle parti.

E' pacifico che nel caso concreto il matrimonio sia di lunga durata (nel caso specifico è durato oltre 20 anni) e che il riparto dei ruoli durante il medesimo abbia influito sulla situazione economica della moglie, la quale ha in particolare ridotto la sua percentuale lavorativa per prendersi cura dei figli.
Al momento dell'emanazione della sentenza di divorzio il coniuge debitore dell'alimento non aveva un'eccedenza, dovendo sopperire al mantenimento proprio e di quattro figli, per cui la moglie a quel momento non aveva diritto a ricevere alcun contributo alimentare per sé.
Al contrario, dal momento in cui i due figli maggiorenni avranno terminato gli studi, le sue spese si ridurranno e potrà godere di un tenore di vita migliore rispetto a quello della moglie, per cui, dato che il tenore di vita della moglie goduto durante la vita comune ha subito un abbassamento al momento della separazione, dal momento in cui il marito non avrà più a carico i figli maggiorenni si può pretendere che versi parte della sua eccedenza alla moglie quale contributo alimentare per quest'ultima. Il Tribunale federale indica che il marito potrà versare alla moglie un contributo alimentare calcolato tenuto conto che i due coniugi beneficino del saldo disponibile equivalente dopo copertura delle rispettive spese (detto in altre parole, applicando il cosiddetto "calcolo delle eccedenze" - calcolo che, detto per inciso, il Tribunale d'appello di Lugano non ritiene di applicare in questi casi: cfr. ad es. caso-117).

Quindi, concretamente la situazione sarà la seguente:

  • dal momento in cui il primo figlio maggiorenne (per cui il padre consacra CHF 1'200.00 mensili) avrà terminato la propria formazione, il marito non avrà più un'eccedenza negativa di CHF 159.45 (v. sopra), bensì un'eccedenza positiva di CHF 1'040.55 mensili (CHF 9'553.00 ./. CHF 9'712.45.00 + CHF 1'200.00); la moglie avrà, come già accertato in procedura di divorzio, un'eccedenza di CHF 668.80 mensili (v. sopra). Dal calcolo delle eccedenze risulta che il marito dovrebbe consacrare alla moglie CHF 185.90 di alimenti, ma - probabilmente siccome è una cifra esigua (ma sulla motivazione la sentenza è silente) - il Tribunale federale non ha ritenuto di condannare il marito a pagare tale cifra;
  • dal momento in cui anche il secondo figlio maggiorenne avrà terminato la propria formazione, il marito disporrà di un'eccedenza ancora maggiore (CHF 9'553.00 ./. CHF 9'712.45.00 + CHF 1'200.00 + CHF 1'200.00), vale a dire di CHF 2'240.55; la moglie avrà, come già accertato in procedura di divorzio, un'eccedenza di CHF 668.80 mensili (v. sopra). Dal calcolo delle eccedenze risulta questa volta che il marito dovrà consacrare alla moglie CHF 785.90 di alimenti, che il Tribunale federale arrotonda a CHF 800.00 mensili.

Da notare che tale contributo alimentare di CHF 800.00 mensili, da versare a decorrere dal termine della formazione professionale del secondo figlio (prevista per il giugno 2007), è stato previsto fino alla data del pensionamento ordinario del marito (65 anni) a seguito della sua riduzione delle entrate a quel momento.

Annoto infine come dalla sentenza sopra commentata sembrerebbe che il mantenimento dei figli maggiorenni risulti essere prioritario rispetto al mantenimento del coniuge. Tuttavia non è così, ma la sentenza può trarre in inganno sulla questione. In effetti il Tribunale federale indica che nel caso concreto il fabbisogno dei figli maggiorenni è stato inserito dall'autorità cantonale nel fabbisogno minimo del marito/padre e tale fatto, essendo appunto una circostanza di fatto e non di diritto, vincola il Tribunale federale, per cui non può essere da lui rivista.
Di conseguenza la giurisprudenza secondo cui il mantenimento del coniuge (ex coniuge, per la precisione) è prioritario rispetto a quello dei figli maggiorenni, non sia stata rimessa in discussione, anche perché contraddirebbe in modo scioccante la sentenza pubblicata in DTF 132 III 209.

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale Federale: 5C.84/2006. La massima è stata ripresa da FamPra 1/2007, N. 6, pag.149.

Il Tribunale federale in una successiva sentenza sull'argomento ha precisato che nella misura in cui un matrimonio abbia avuto ripercussioni sulla vita di un coniuge, lo stato di salute va considerato nell’ambito della fissazione del contributo di mantenimento indipendentemente dal fatto che il suo pregiudizio sia dovuto al matrimonio (sentenza TF 5A_384/2008 del 21 ottobre 2008, cfr. anche FamPra.ch, 1/2009, N. 9, pag. 190).

Nella sentenza 5A_279/2014 il Tribunale federale ha precisato che se già durante il matrimonio il coniuge debitore del contributo di mantenimento versava dei contributi alimentari ai propri figli maggiorenni, nati al di fuori del matrimonio, ciò va considerato nella fissazione del tenore di vita vissuto durante il matrimonio, poiché già durante la convivenza questo denaro non era a disposizione dell’economia domestica.


Data modifica: 18/06/2007

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