Contributo di mantenimento durante la procedura di divorzio – calcolo delle eccedenze

Caso 104 del 17/05/2004

E’ sempre giustificato applicare il calcolo delle eccedenze durante la procedura di divorzio?

In una sentenza del 28 novembre 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

«Clean break» o «solidarietà». Se non si può più contare sulla ripresa della vita comune, per valutare il mantenimento e il problema della ripresa o dell’incremento dell’attività lucrativa di un coniuge devono essere presi in considerazione i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio. «Clean break» significa che ciascun coniuge recupera la sua indipendenza economica e provvede autonomamente al proprio mantenimento; «solidarietà» significa che i coniugi sono reciprocamente responsabili.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


il presente commento fa seguito a quanto indicato nel caso 082, dove avevo espresso le mie perplessità sull'applicabilità del calcolo delle eccedenze relativamente agli alimenti pendente una causa di divorzio.
La sentenza qui in oggetto chiarisce che durante la procedura di divorzio non si applicano solo i concetti di cui all'art. 125 cpv. 2 CC, bensì anche il principio del "clean break": lo dice il Tribunale federale stesso allorquando afferma: "Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints." (consid. 2.1).
Orbene, se da un lato questa sentenza chiarisce che i Tribunali cantonali possono anche non applicare il calcolo delle eccedenze, naturalmente motivando la propria scelta, dall'altro potranno anche continuare ad applicarlo, dato che la scelta di utilizzare o meno questo metodo di calcolo non è di per sé arbitraria; indica ancora il Tribunale federale: "La méthode du minimum vital n'est qu'une des manières de calculer la contribution d'entretien, et non un modèle obligatoire. Une décision qui ne l'applique pas n'est donc pas, de ce seul fait, arbitraire." (consid. 2.1).
La conseguenza di ciò è che dipenderà dai singoli Tribunali cantonali la continuazione o meno della prassi da tempo consolidata secondo cui durante la procedura di divorzio si applica il calcolo delle eccedenze (salvo rare eccezioni), dato che i decreti cautelari sono impugnabili al Tribunale federale solo a condizioni rigide, di regola invocando la violazione dell'arbitrio nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico.

* Sentenza pubblicata in FAMRA 2/2004, pag. 401; sul sito internet del Tribunale federale: 5P.352/2003


Data modifica: 17/05/2004

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