Contributo straordinario ex art. 165 cpv. 2 CC

Caso 256 del 01/02/2011

Quando un coniuge può pretendere un'equa indennità per aver contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto?

 

In una sentenza del 13 agosto 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora un coniuge, oltre a prestare all'altro tutti i suoi beni propri, senza esigere interessi, con il rischio di perderli qualora l'affare per cui li presta evolvesse negativamente, e si assume anche inizialmente la cura e custodia dei figli, oltre che il governo della casa, e infine collabora nell'attività del coniuge, senz'altro ha contribuito ben oltre al mantenimento della famiglia, per cui ha diritto ad un'equa indennità ai sensi dell'art. 165 cpv. 2 CC.

 

Sentenza TF 5A_290/2009.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


L'art. 165 cpv. 1 CC prevede che il coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità; il cpv. 2 precisa che lo  stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.

I coniugi si sono sposati il 14 agosto 1987; dalla loro unione sono nati tre figli, rispettivamente nel 1987, 1990 e 1991. La separazione data del 2002 e il divorzio è stato pronunciato nel 2004.

In prima istanza la moglie ha tra l'altro ottenuto un'indennità ex art. 165 cpv. 1 CC di CHF 200'000.00 a seguito dei 15 anni di collaborazione nell'impresa del marito; la pretesa non è stata oggetto di ricorso, per cui è validamente cresciuta in giudicato.
E' rimasta per contro controversa dinanzi al Tribunale federale l'ulteriore pretesa della moglie, di CHF 55'300.00, basata sull'art. 165 cpv. 2 CC a seguito del fatto che durante il matrimonio, dal 1989, aveva messo a disposizione del marito, in tre volte, un cifra di complessivi CHF 135'000.00 (derivante dai di lei averi di cassa pensione e successori, tutti beni propri) per la costruzione di un garage da lui utilizzato.

Durante il matrimonio la moglie aveva messo a disposizione (prestato) del marito gratuitamente la totalità dei suoi beni propri, vale a dire in particolare gli averi capitalizzati di cassa pensione, per l'edificazione del garage in cui egli esplica la sua attività e ciò senza che vi fosse per lei un obbligo legale in tal senso, esponendosi al rischio di perdere tutto qualora l'attività del marito fosse evoluta negativamente. La messa a disposizione di questi capitali per finanziare in parte l'edificazione del garage ha permesso alla famiglia di godere di uno standard di vita superiore alla media, dato che i guadagni derivanti dall'attività sono serviti direttamente al mantenimento della famiglia. Con la messa a disposizione di tutti su suoi beni propri, la moglie ha dunque contribuito ben oltre a quanto si potesse esigere da lei per il mantenimento della famiglia, tenuto conto pure del fatto che lei si è occupata anche degli altri compiti che, secondo quanto i coniugi avevano concretamente pattuito, consistevano nel garantire inizialmente l'educazione dei figli e la conduzione dell'economia domestica, portando in seguito anche la propria collaborazione per l'attività del garage. In queste circostanze un'indennità ex art. 165 cpv. 2 CC è certamente dovuta.

Da notare che a seguito della costruzione del garage il marito ha potuto accumulare risparmi per oltre CHF 3'000'000.00 ... a cui la moglie non ha alcun diritto a seguito del fatto che tra i coniugi vige il regime della separazione dei beni.

Per il calcolo della pretesa ex art. 165 cpv. 2 CC il Tribunale federale ha considerato corretta la proposta della moglie di ritenere un tasso di interesse del 3,5% per il periodo in cui ha messo a disposizione del marito i tre prestiti.

La sentenza dà qualche spunto per capire e tentare di calcolare l'equa indennità prevista dall'art. 165 cpv. 2 CC, anche se in certi passaggi a mio giudizio contempla erroneamente condizioni previste all'art. 165 cpv. 1 CC per motivare l'equa indennità dell'art. 165 cpv. 2 CC.

Sulle condizioni per l'ottenimento di un'indennità ex art. 165 cpv. 1 CC cfr. sentenza TF 5A_642/2011 del 14 marzo 2012.


Data modifica: 01/02/2011

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