Costi per l’esercizio del diritto di visita

Caso 93 del 30/11/2003

Chi si assume i costi per l'esercizio del diritto di visita?

In una sentenza* del 23 dicembre 2002 l'Obergericht del Canton Lucerna ha stabilito quanto segue:

Secondo giurisprudenza e dottrina, di principio il beneficiario del diritto di visita deve assumere i costi per l'esercizio delle relazioni personali, giacché queste sono stabilite nel suo interesse. Le relazioni personali esistono però anche nell'interesse del figlio e persino del detentore della custodia. L'assunzione dei costi da parte del beneficiario del diritto di visita appare nondimeno corretta se costui è in condizioni economiche simili, o magari migliori, rispetto al detentore della custodia. Se il beneficiario del diritto di visita si trova invece in condizioni più sfavorevoli, gli oneri possono essere addossati, interamente o in parte, al genitore titolare del diritto di custodia che ne ha la capacità contributiva.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Di fronte al principio secondo cui le spese del diritto di visita sono assunte dal genitore che lo esercita, per cui quello non affidatario, si possono fare alcune osservazioni.
Innanzi tutto non si tratta di un principio assoluto, ma l'assunzione o meno di determinate spese dipende dalle circostanze concrete.
I costi contemplati nella massima di cui sopra comprendono p. es. i costi di trasferta (segnatamente laddove le residenze dei genitori non sono prossime); non per contro i costi ordinari relativi al diritto di visita, come ad es. le spese inerenti a un diritto di visita usuale, come i costi di una bibita o il biglietto di un cinema, spese che durante lo svolgimento del diritto di visita sono di principio a carico del genitore non affidatario (cfr. I CCA sentenza del 17.10.2001 11.2001.79).
Altro aspetto da ritenere è che se i maggiori costi del diritto di visita sono dovuti al fatto che il genitore che ha la custodia dei bambini si trasferisce con i medesimi in un altro luogo, ad es. in un antro Cantone o all'estero, ciò non significa che debba anche subire le ripercussioni finanziarie dei maggiori oneri di trasferta del genitore non affidatario; infatti la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che non si può subordinare l'affidamento del figlio alla condizione che la madre risieda in una determinata regione (cfr. caso-013; DTF 101 II 200) e dunque i maggiori costi dovranno essere ripartiti a dipendenza delle condizioni finanziarie (come indica la massima sopra riportata) di regola a prescindere dalle ragioni che conducono il coniuge affidatario a liberamente stabilirsi con la prole altrove.

* Sentenza la cui massima è pubblicata in FAMPRA 4/2003, pag. 957.
Sul tema cfr. anche sentenza 5P.17/2006/viz

 

In FamPra 3/2015 è pubblicata una sentenza del Kntonsgericht Luzern dalla quale risulta che ln occasione dell’esercizio del diritto di visita, il passaggio da un genitore all’altro avviene idealmente con il figlio che viene portato dal genitore presso il quale si trova all’altro.


Data modifica: 30/11/2003

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