Criteri per decidere l’instaurazione di una custodia alternata

Caso 389 del 01/11/2016

Quali sono i criteri determinanti per decidere l’instaurazione di una custodia alternata?

in una sentenza del 29 settembre 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Anche se l’autorità parentale costituisce ormai la regola, la stessa non implica necessariamente l’instaurazione di una custodia alternata. Chiamato a decidere sulle relazioni personali, il giudice deve esaminare, indipendentemente dall’accordo dei genitori, se la custodia alternata è fattibile e compatibile con il bene del figlio e ciò secondo determinati criteri tenuto conto della premessa indispensabile della sussistenza della capacità educativa di ciascun genitore.

Sentenza TF 5A_904/2015 = DTF 142 III 617


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 15 luglio 2000. Dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Vivono separati dal 2014, momento dal quale il marito ha lasciato l’abitazione coniugale e la moglie è rimasta ad abitarla con i due figli.
Il marito lavora a tempo pieno, mentre la moglie all’80%. Nel giugno del 2014 il marito ha inoltrato al giudice di prima istanza un’istanza di misure a tutela dell’unione coniugale, postulando tra l’altro la custodia alternata dei figli. Con decisione del giugno 2015 il primo giudice ha accolto la richiesta di custodia alternata, nel senso che i figli sarebbero stati una settimana completa, da lunedì a domenica, con ciascun genitore e la metà delle vacanze scolastiche. La moglie ha ricorso al Tribunale superiore chiedendo tra le altre cose la custodia esclusiva dei figli, ricorso che su tale punto è stato accolto. Il marito ha ricorso al Tribunale federale, chiedendo nuovamente la custodia alternata.

Secondo l’art. 176 cpv. 3 CC se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 273 CC e segg.). La regolamentazione porta segnatamente sulla custodia dei figli, le relazioni personali, la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e il contributo di mantenimento. Con il nuovo diritto in vigore dal 1° luglio 2014 la nozione di “custodia” - che si definiva quale il diritto di determinare il luogo di residenza e di cura del figlio (DTF 128 III 9, consid. 4a) - è stato sostituito con il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio, diritto che costituisce un elemento proprio dell’autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC). La nozione di “diritto di custodia” è stata sostituita  dal diritto di decidere il luogo di residenza del figlio ed il termine generico “custodia” si riferisce ormai solo alla custodia di fatto, vale a dire la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e doveri che si riferiscono alla cura e all’educazione corrente.

Anche se l’autorità parentale costituisce oggi la regola, la stessa non implica necessariamente l’instaurazione di una custodia alternata (sentenza TF 5A_266/2015 consid. 4.2.2.1 del 24 giugno 2015, sentenza TF 5A_46/2015, consid. 4.4.3 del 26 maggio 2015). Chiamato a decidere sulle relazioni personali, il giudice deve esaminare, indipendentemente dall’accordo dei genitori, se la custodia alternata è fattibile e compatibile con il bene del figlio (sentenza TF 5A_527/2015, consid. 4, del 6 ottobre 2015). Tra i criteri determinanti sono da considerare le capacità educative dei genitori (che devono sussistere per entrambi i genitori), nonché l’esistenza di una buona capacità e volontà di comunicare e cooperare, tenuto conto delle misure organizzative e la regolare trasmissione delle informazioni che esige questo tipo di custodia. Occorre anche considerare la situazione geografica e la distanza che separa le abitazioni dei genitori, la stabilità che il mantenimento della situazione anteriore alla separazione apporta al figlio, la possibilità per ciascun genitore di occuparsi personalmente del figlio, l’età del medesimo, la sua appartenenza ad una fratria o ad un contesto sociale. Occorre anche prendere in considerazione il desiderio del figlio trattandosi della sua cura, anche se non dovesse disporre della capacité di discernimento in proposito. Premessa la necessità delle capacità educative in seno a ciascun genitore, gli altri criteri di valutazione sono tra di loro interdipendenti e la loro rispettiva rilevanza differisce a dipendenza delle circostanze concrete.

Sull’argomento v. anche sentenza TF 5A_991/2015 di medesima data pubblicata in DTF 142 III 612.


Data modifica: 01/11/2016

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