Caso 101 del 05/04/2004
E’ possibile rendere responsabile di un danno il coniuge che, avviate le trattative per la firma di una convenzione, poi non la firma?
In una sentenza del 30 ottobre 2003* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
La figura della culpa in contrahendo impone alle parti in trattative dei doveri reciproci, come quello di negoziare seriamente e in conformità con le loro vere intenzioni. E’ per contro pacifico che non ogni interruzione di trattative comporta la possibilità (eccezionale) di prevalersi di tale principio, in conformità peraltro con la libertà di negoziare dell’individuo.
Se una parte rimprovera all’altra una culpa in contrahendo per essere risarcita di determinati danni, dovrà sostanziare il suo rimprovero che il coniuge – in contrasto con la buona fede – aveva, ad esempio, avviato trattative senza (fin dall’inizio) la reale volontà di giungere a una pattuizione, ma suscitando nella controparte l’impressione contraria. Chi è oggetto del rimprovero dovrà da parte sua provare di non aver agito colpevolmente.
La mancata sottoscrizione di una convenzione di divorzio, che rientra nel quadro purtroppo frequente di rapporti turbati fra le parti di uno scioglimento del matrimonio, e dove non è oggettivamente possibile attribuire all’una o all’altra la responsabilità dell’interruzione di trattative, né le circostanze addotte da chi se ne prevale risultano chiaramente contrarie al principio dell’affidamento, non crea alcuna responsabilità per culpa in contrahendo.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
la "culpa in contrahendo" - indica la sentenza del Tribunale d'appello - concerne il comportamento delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto, trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale, di negoziare seriamente e in conformità con le loro vere intenzioni; in particolare le parti non devono proseguire le trattative senza la reale volontà di concludere il contratto, pena il risarcimento dei danni sorti alla rispettiva controparte.
Nell'ambito delle procedure di divorzio, dove vi sono praticamente sempre dei tentativi di trovare delle soluzioni transattive, anche durante vari momenti della procedura, appare molto difficile provare che le parti conducano tali trattative senza la reale volontà di trovare una soluzione da sottoporre poi al Giudice per l'omologazione ai sensi dell'art. 140 CC.
In particolare - indica il Tribunale d'appello - nel caso concreto la mancata sottoscrizione della convenzione appare rientrare nel quadro purtroppo frequente di rapporti turbati fra le parti di uno scioglimento del matrimonio, dove spesso non è oggettivamente possibile attribuire all'una o all'altra la responsabilità dell'interruzione di trattative, a meno che le circostanze prese in considerazione e addotte in modo preciso da chi se ne prevale, risultino chiaramente contrarie al principio dell'affidamento.
Più vi sono elementi che possono creare discussioni tra i coniugi, anche di natura non prettamente finanziaria (ad es. l'affidamento della prole, la regolamentazione del diritto di visita, il sopraggiungere della figura del partner dell'uno o dell'altro coniuge, ecc.) e più vi sono motivi che possono portare una delle due parti a troncare le trattative per la sottoscrizione di una convenzione, anche se le medesime erano molto avanzate.
Sostanzialmente, più il rapporto è soggetto a controversie e più difficile sarà provare la "culpa in contrahendo".
* Sentenza pubblicata in commercialarbitration.ch
Data modifica: 05/04/2004