Curatela d’assistenza educativa

Caso 70 del 17/11/2002

Quando nell’ambito dei rapporti genitoriali è necessario istituire una curatela (di assistenza) educativa?

In una sentenza dell’11 luglio 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La gravità della situazione nel suo insieme – segnatamente a causa del profondo antagonismo esistente tra i genitori, delle conseguenze negative per i figli, dei disturbi di personalità borderline e narcisistica della madre, del bisogno dei bambini di seguire una terapia più regolare e del rischio di una nuova partenza all’estero della madre in compagnia dei suoi figli – implica la necessità di prevedere una curatela d’assistenza educativa.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La base legale della curatela educativa è prevista all'art. 308 CC.
Il Tribunale federale, nella sentenza in oggetto, ritiene date le condizioni per cui si giustifica una curatela educativa. Parte dal principio secondo cui ogni misura a protezione dei minori (art. 307 CC e segg.) sia da prevedere ogni qualvolta lo sviluppo del minore è messo in pericolo e i genitori non sono in grado da soli di arginare tale pericolo.
Secondo il principio della sussidiarietà delle misure a protezione dei minori, l'Autorità (Giudice o Autorità tutoria) deve adottare le misure più idonee a protezione del minore, partendo da quelle meno incisive, fino ad arrivare alla privazione della custodia parentale (art. 310 CC) e se del caso dell'autorità parentale (art. 311 CC).
La misura di una curatela educativa è senz'altro più che necessaria nella presente fattispecie, laddove vi è un profondo antagonismo tra i genitori e relative conseguenze negative per i figli, dei disturbi di personalità borderline e narcisistica della madre, un bisogno dei bambini di seguire una terapia regolare, il rischio di una nuova partenza all'estero della madre in compagnia dei suoi figli (e dove al padre sono state negate le relazioni personali con la prole). Le valutazioni psicologiche sono naturalmente state effettuate tramite perizia.
Certo che di fronte a questo quadro familiare ci si può domandare se la misura della sola curatela educativa sia sufficiente a salvaguardare il bene dei figli, o se non sia il caso di prevedere una privazione della custodia parentale, anche solo limitata ad un collocamento diurno o in internato settimanale. Secondo il principio della sussidiarietà delle misure a protezione dei minori, l'Autorità cantonale che si è occupata del caso ha ritenuto sufficiente la curatela educativa e questo siccome la madre, pur presentando dei tratti di personalità borderline e narcisistici, apporta una stabilità affettiva per i figli e dimostra, per il momento, di prendersene cura durevolmente. Naturalmente dovrà dimostrare di poter garantire in futuro tale stabilità e collaborare attivamente per il bene dei bambini con il curatore educativo nominato. Sentenza pubblicata in FAMPRA 4/2002, pag. 851; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.109/2002.


Data modifica: 17/11/2002

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