Custodia parentale, autorità parentale e cambiamento di dimora

Caso 126 del 02/05/2005

Al genitore a cui è attribuita la custodia parentale del figlio può essere impedito di trasferirsi altrove?

In una sentenza del 23 febbraio 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Vale il principio secondo cui è favorito ad avere la custodia parentale il genitore che è in grado di prendersi cura del figlio ancora personalmente e nell’ambiente precedente, senza metterlo in pericolo. Dall’art. 274 cpv. 1 CC non può tuttavia essere dedotto l’obbligo per il genitore che ha la custodia di non cambiare il proprio domicilio.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La questione del cambiamento della dimora di un genitore avente la custodia parentale di un figlio è già stata affrontata nel caso-013 (DTF 101 II 200).
La sentenza del Tribunale federale del 23 febbraio 2004, qui trattata, precisa che la custodia parentale può essere attribuita durante la procedura di divorzio all'uno o all'altro genitore e solo in caso di accordo tra i genitori può essere ripartita.
E' in ogni caso chiaro che se un genitore ha la custodia parentale, siccome il Giudice gliel'ha attribuita ad es., come nel caso concreto, anche solo pendente causa, il medesimo può trasferirsi di domicilio altrove, senza che ciò possa essergli impedito a seguito del fatto che la custodia del bambino gli è stata, anche solo provvisoriamente, attribuita. Annotiamo come nel caso concreto - ciò che è la regola - il Giudice del divorzio, quale misura cautelare pendente causa, abbia attribuito ad un solo genitore la custodia parentale, mentre l'autorità parentale - come pure è la regola - è rimasta congiunta. Ciò significa dunque che un genitore che ha la custodia parentale esclusiva su un figlio, mentre divide (ancora) l'autorità parentale con l'altro genitore, è legittimato a cambiare domicilio, portando naturalmente con sé il bambino. Ciò deve fare anche chiarezza relativamente al concetto di autorità parentale, siccome nella pratica si riscontra non di rado che vi sono soprattutto padri che chiedono di poter avere l'autorità parentale congiunta dopo il divorzio credendo che ciò impedirà alla madre, a cui è affidato il figlio, di trasferirsi in futuro all'estero, ad es. nel proprio paese d'origine.
Certo, nei concetti per decidere l'affidamento vi è anche quello relativo alla garanzia del contesto di vita precedente (DTF 111 II 223), per cui se in via cautelare la custodia è stata attribuita ad un genitore che in seguito cambia domicilio, nel merito tale aspetto dovrà essere naturalmente valutato e considerato nell'ipotesi in cui l'altro genitore faccia valere pure una pretesa di affidamento. Questo discorso tuttavia cade, qualora il divorzio sia già stato pronunciato, a meno che - ma diventa assai arduo - il genitore affidatario possa dimostrare che il cambiamento di domicilio del figlio crea al medesimo un importante disagio, tale da giustificare la modifica della custodia parentale.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5P.14/2004 (cfr. anche FamPra 1/2005, pag. 155)

Il Tribunale federale nelle sentenze 5A_375/2008 dell'11 agosto 2008 e 5A_49/2008 del 19 agosto 2008 ha indicato che su riserva di circostanze eccezionali (ad es. trasferimento oltre oceano senza validi motivi), il dovere di lealtà previsto all'art. 274 cpv. 1 CC non impedisce al titolare del diritto di custodia di cambiare domicilio, anche se poi vi saranno degli inconvenienti nell'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore.

In una sentenza del 6 ottobre 2009 il Tribunale Cantonale di Basilea Campagna (http://www.baselland.ch/) ha tra l'altro indicato che nell'ambito del procedimento a tutela dell'unione coniugale alle parti non possono essere fatte imposizioni sul soggiorno e sul domicilio. Con l'autorizzazione del Giudice alla vita separata e la constatazione che i coniugi vivono separati, il Giudice ha già stabilito una base giuridica sufficiente affinché la moglie si domicili all'estero (cfr. FamPra.ch 2/2010, N. 39, pag. 480 e segg.).

Con una sentenza del 1° giugno 2010 il Tribunale federale (sentenza TF 5D_171/2009, pubblicata in DTF 136 III 353) ha definito chiaramente il concetto della custodia parentale, distinguendolo dall'autorità parentale, indicando segnatamente che il genitore a cui è stata data la custodia parentale ha il diritto di decidere il luogo di residenza del figlio, le decisioni che riguardano la sua vita quotidiana, le cure e l'educazione; al codetentore dell'autorità parentale, ma privato della custodia, resta il diritto di prendere le decisioni con l'altro genitore relativamente alle questioni importanti relative al figlio quali la scelta del nome, la formazione generale e professionale, l'educazione religiosa, gli interventi medici e per gli altri aspetti orientativi fondamentali della vita del bambino, come ad es. l'esercizio di uno sport competitivo. Il cambiamento dell'istituto scolastico  dovuto al cambiamento di residenza del figlio è una decisione che spetta al genitore che detiene la custodia parentale; mentre le decisioni che concernono la situazione scolastica indipendentemente dal cambiamento di dimora (e di sede scolastica) quali la frequentazione di una scuola privata, un internato, una scuola a carattere religioso fanno parte delle prerogative dell'autorità parentale. Salvo in caso di abuso di diritto, il genitore detentore della custodia parentale ha il diritto di trasferirsi all'estero anche senza il consenso del Giudice e solo in caso di pericolo per il figlio ad es. l'autorità tutoria può vietare un tale trasferimento fondandosi sull'art. 307 cpv. 3 CC: ciò ad es. nel caso di problemi di salute del minore e all'estero non vi siano le strutture mediche adatte o ancora se il minore è prossimo alla maggiore età ed esprime il desiderio di rimanere in Svizzera. Né un'altra lingua, né le difficoltà iniziali di integrazione, né le difficoltà che verranno create con l'esercizio del diritto di visita sono però sufficienti ad impedire tale trasferimento.


Data modifica: 02/05/2005

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