Caso 62 del 01/07/2002
Il genitore affiliante, ossia una terza persona presso cui vivono i figli, può avere l'autorità parentale e/o la custodia parentale su di essi?
In una sentenza del 2 novembre 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La custodia parentale, che consiste nella competenza di determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, può unicamente essere trasferita a un terzo nell'ambito dell'istituzione di una tutela con l'insieme dei poteri decisionali concernenti il figlio. Quando il genitore conserva l'autorità parentale, ma si vede privato della custodia parentale, questa può unicamente essere assegnata all'autorità tutoria. Il genitore affiliante non entra pertanto in linea di conto per l'attribuzione della custodia parentale sul figlio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
E' innanzi tutto necessario fare una chiara distinzione tra i concetti di "autorità parentale" e "custodia parentale".
Il contenuto dell'autorità parentale è previsto agli artt. 301 CC e seguenti; secondo C. Hegnauer (Droit Suisse de la filiation, ed. 1998, N. 25.02, pag. 163) è il potere legale conferito ai genitori di prendere a favore del figlio minorenne tutte le decisioni importanti. M. Stettler (Le droit suisse de la filiation, ed. 1987, pag. 244) non considera possibile dare una definizione esaustiva, pur rilevando che la medesima contiene le funzioni di educazione, rappresentanza e gestione dei beni del minore. Secondo F. Werro (Concubinage, mariage et démariage, ed. 2000, N.731, pag. 159) l'autorità parentale è quanto i genitori possono decidere in merito alla custodia dei loro figli, nonché il diritto a rappresentarli, gestire i loro beni, determinare le cure a loro favore, provvedere al loro mantenimento ed educazione. Infine, secondo la giurisprudenza del Tribunale d'appello (REP 1981, pag. 114) l'autorità parentale permette e nel contempo impone al suo detentore di prendere tutte le decisioni che risultano necessarie per il bene del figlio minorenne; comporta pure la custodia del figlio presso il suo detentore o presso terzi da lui scelti, nonché l'obbligo di procurare allo stesso un'appropriata educazione (fisica, intellettuale, professionale, morale e religiosa); il detentore dell'autorità parentale rappresenta inoltre il figlio verso i terzi e ne determina parimenti il suo nome e il suo domicilio.
Per quanto concerne la custodia parentale il Tribunale federale, nella sentenza oggetto del presente commento, la considera come componente dell'autorità parentale e la definisce come la competenza di determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio; se la custodia parentale viene ritirata ai genitori (da parte del Giudice o dell'autorità tutoria), ciò non ha alcun influsso sull'autorità parentale, che rimane ai genitori, ma questi ultimi sono privati di una delle sue componenti, ossia quella di decidere il luogo di dimora del minore. La custodia infatti - continua il Tribunale federale - consiste nel dare ai figli tutto ciò che necessitano quotidianamente per svilupparsi armoniosamente.
Fatta questa importante distinzione, nel caso concreto ci si deve porre la domanda a sapere se l'autorità parentale e la custodia possono essere attribuiti a terzi: in caso di risposta affermativa a chi.
Relativamente all'autorità parentale la dottrina, non unanime, prevede che la medesima spetta solo ai genitori, per cui non vi può essere altro titolare, neppure i nonni, altri parenti prossimi o terzi (cfr. ad es. C. Hegnauer, op. cit., N.25.07. pag. 165).
Per quel che concerne la custodia parentale un suo trasferimento a terzi (non genitori) è invece possibile, ma solo ad un tutore o all'autorità tutoria: nel primo caso la Commissione tutoria regionale (CTR) nomina un tutore (che avrà dunque la custodia parentale), mentre nel secondo sarà la CTR stessa ad avere la custodia parentale del bambino collocato in istituto o altrove (famiglia affidataria).
La sentenza oggetto del presente commento precisa come anche nel caso in cui la CTR revoca la custodia parentale ai genitori e colloca il minore in una famiglia affidataria (si parla di genitori affilianti - art. 294 CC), la custodia parentale spetta alla CTR medesima, mentre la famiglia affidataria avrà una cosiddetta custodia di fatto. In questo caso l'art. 300 CC prevede i diritti/doveri dei genitori affilianti, ossia di rappresentare i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale (che giuridicamente non possono avere), per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse. I genitori affilianti rappresentano il padre e la madre del minore per ciò che concerne le sue cure e l'educazione quotidiane, potendo anche scegliere il luogo, il modo e le persone con chi il minore trascorrerà i week end, le vacanze, la scuola, vigilando le sue relazioni con i terzi e rappresentandolo giuridicamente per gli atti ordinari della vita. Tuttavia non sono competenti né per decidere un cambiamento di domicilio del minore, né per prevedere un suo collocamento in internato.
* Sentenza pubblicata in DTF 128 III 9 (5P.238/2001).
Data modifica: 01/07/2002