Debito mantenimento – lunga separazione – obbligo di iniziare o estendere un’attività lavorativa – unità della sentenza di divorzio

Caso 116 del 28/11/2004

Quale è il debito mantenimento da considerare se i coniugi hanno vissuto per molti anni separati di fatto? Quali sono i presupposti per obbligare un coniuge ad iniziare o estendere un'attività lavorativa durante la vita separata? Si può calcolare il contributo di mantenimento dopo il divorzio se non è stato liquidato il regime matrimoniale?

In una sentenza del 17 giugno 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se i coniugi hanno vissuto per circa 10 anni separati, determinante per il debito mantenimento è il tenore di vita avuto durante il periodo di separazione.
Il calcolo degli alimenti operato dal giudice del divorzio nell'ambito dell'art. 137 CC (misure provvisionali durante la procedura di divorzio) e dell'art. 176 CC (protezione dell'unione coniugale) è di regola il medesimo. L'obbligo per il coniuge richiedente gli alimenti di iniziare o estendere un'attività lavorativa durante la vita separata non è per contro retto dagli identici principi.
Se sussiste un diritto al mantenimento dopo il divorzio, la liquidazione del regime matrimoniale non può essere disgiunta dalla decisione sul mantenimento ed essere rinviata a una procedura speciale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il Tribunale federale ha indicato che in caso di separazione di lunga durata (nel caso concreto 10 anni) per il calcolo del contributo di mantenimento non si può prendere in considerazione il tenore di vita goduto all'epoca della loro vita comune (cfr. anche DTF 129 III 7, consid. 3.1.1., pag. 9; STF 5C.230/2003 del 17.02.2004, consid.4.2. con riferimenti).

L'obbligo per un coniuge di iniziare o estendere un'attività lavorativa durante la vita separata in materia di misure protettrici dell'unione coniugale sottostà alle seguenti condizioni cumulative: se non vi è la possibilità di poter intaccare risparmi o sostanza accumulati durante la vita comune; se i mezzi finanziari disponibili, compreso la sostanza, non sono sufficienti vista l'esistenza di due economie domestiche separate; se la situazione personale del coniuge creditore (età, salute, formazione professionale, ecc.) o del mercato del lavoro gli permettono di riprendere o estendere la sua attività lavorativa.
In caso di divorzio occorre inoltre considerare che la ripartizione dei ruoli avuta dai coniugi durante il matrimonio non è più né auspicabile, né verosimile, per cui riveste un'importanza maggiore, per paragone alle misure protettrici dell'unione coniugale, il concetto di indipendenza economica che il coniuge creditore deve poter acquistare (DTF 128 III 65, consid. 4a, pag. 67 e STF 5P.189/2002 del 17.07.2002, riassunto e nota dr. Daniel Steck in FamPra.ch 4/2002, N. 121, pag. 836).

Secondo la sistematica della legge il giudice del divorzio deve dapprima procedere alla liquidazione del regime matrimoniale (art. 120 cpv. 1 CC), poi decidere sulle pretese relative alla previdenza professionale (art. 122, 123 e 124 CC) e infine pronunciarsi sulle questioni relative al contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC). Dunque se un coniuge può pretendere un contributo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice non può rimandare ad un processo separato il giudizio nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale.

* Sentenza pubblicata in DTF 130 III 537; traduzione e riassunto in SJ I/2004, pag. 531.

 

In una sentenza del 30 gennaio 2017 (sentenza TF 5A_43/2016), il Tribunale federale ha precisato che qualora tra la separazione e la pronuncia del divorzio siano trascorsi all’incirca dieci anni, determinante è il tenore di vita vissuto durante la separazione. Se la decisione sui contributi di mantenimento è emanata solamente successivamente, questo periodo non va aggiunto alla durata della separazione.


Data modifica: 28/11/2004

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