Caso 164 del 14/01/2007
Se un coniuge inoltra un’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale, a partire da quale data tale sentenza può esplicare i suoi effetti?
In una sentenza del 2 maggio 2006* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
L’art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell’unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze. La modifica decorre, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta la relativa domanda. Solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare – a titolo eccezionale – una decorrenza retroattiva.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Una modifica di una sentenza relativa a misure a protezione dell'unione ai sensi dell'art. 179 cpv. 1 CC è possibile non solo ove la situazione sia mutata dopo il giudizio, ma anche quando le misure originarie si fondino su uno stato di fatto incompleto o inesatto. Il coniuge che ha omesso di indicare al giudice fatti rilevanti, in ogni modo, non può prevalersene in seguito per ottenere la modifica di tali misure (RTiD I-2004, III. Diritto di famiglia, sentenza 82c). I mutamenti devono essere rilevanti e duraturi (RTiD I-2005, III. Diritto di famiglia, sentenza 49c). La modifica è possibile in ogni tempo, ma decorre, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta la relativa domanda. Solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare – a titolo eccezionale – una decorrenza retroattiva, come ad esempio l'assenza all'estero o l'ignota dimora del convenuto, il comportamento ingannevole di lui, la grave malattia o l'impedimento ad agire dell'istante e così via (cfr. anche Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 14 ad art. 179 con riferimenti; Hausheer/Spycher/ Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 519 n. 09.97; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324, n. 786; cfr. Rep. 1988 pag. 339 consid. 3).
Anche il Giudice chiamato a statuire su una domanda di modifica della sentenza di divorzio deve pronunciarsi sui contributi di mantenimento dovuti dal momento dell'inoltro della procedura giudiziaria e non per il periodo precedente (cfr. caso-129 e DTF 130 I 347).
* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: I CCA 11.2003.75.
Nella sentenza del Tribunale federale del 15 maggio 2019 5A_685/2018 viene ricordato che la decisione di modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale e delle misure cautelari ha di principio effetto dalla crescita in giudicato della decisione di modifica; i pagamenti dei contributi di mantenimento possono essere adeguati, a discrezione del giudice, già all'inoltro della richiesta di modifica.
Data modifica: 22/09/2019