Caso 232 del 02/01/2010
Un decreto supercautelare che stabilisce i contributi alimentari è un titolo esecutivo? Il credito può essere compensato?
In una sentenza del 24 ottobre 2008 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Un decreto supercautelare costituisce valido titolo esecutivo. Il credito può essere estinto anche per compensazione, tuttavia soltanto se il credito opposto in compensazione risulta da un titolo esecutivo o è ammesso senza riserve dal procedente.
Sentenza reperibile in internet: CCC 16.2008.94
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale, con decreto supercautelare il Pretore ha obbligato il marito a versare dei contributi di mantenimento a favore della moglie e dei figli minorenni. Il marito non ha fatto fronte al pagamento degli alimenti, per cui la moglie ha avviato una procedura esecutiva per l'incasso del dovuto. Al precetto esecutivo il marito ha interposto opposizione. La moglie ne ha chiesto il rigetto al Giudice.
Innanzi tutto il Tribunale d'appello ha rammentato che un decreto supercautelare costituisce valido titolo esecutivo (cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 10 ad art. 80).
L'aspetto controverso è quello di sapere se il marito può mettere in compensazione determinati suoi crediti verso la moglie.
Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto, in particolare per compensazione. Tale modalità può tuttavia essere presa in considerazione soltanto se il credito opposto in compensazione risulta da un titolo esecutivo o è ammesso senza riserve dal procedente (DTF 115 III 100 consid. 4; Gilliéron Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 59 ad art. 81 LEF). L'escusso non può limitarsi a rendere verosimile la sua liberazione – come in materia di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF) – ma deve apportare una prova (documentale) “rigorosa” (cfr. DTF 125 III 42; Schmidt in: Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 10 ad art. 81 LEF).
Nel caso concreto la compensazione, contestata dalla moglie salvo il pagamento del premio cassa malati, si fonda su documenti allestiti direttamente dal marito, ciò che non basta per ritenere provata l'estinzione del debito.
Da notare che nella sentenza DTF 135 III 315 si indica che se il dispositivo della sentenza contiene una riserva concernente i contributi di mantenimento già pagati, l'importo di denaro fissatovi non corrisponde al debito da pagare. Poiché l'importo che dev'essere pagato per i contributi di mantenimento retroattivi non risulta nemmeno dalla motivazione della sentenza in materia di misure di protezione dell'unione coniugale, il rigetto definitivo dell'opposizione non può essere accordato sulla base di questa sentenza a causa della mancanza di un chiaro obbligo di pagamento.
Data modifica: 02/01/2010