Caso 194 del 28/04/2008
Quale è in Ticino l’autorità competente a delibare una sentenza di divorzio italiana?
In una sentenza del 28 dicembre 2007 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
La Prima Camera Civile di Appello (in seguito I CCA) è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (in seguito LDIP), le sentenze civili pronunciate all’estero. Sfuggono alla competenza di tale Camera il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall’autorità cantonale di vigilanza. Il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro avviene ad opera del Giudice normalmente competente nell’ambito del procedimento di rigetto definitivo dell’opposizione secondo la Legge federale sull’Esecuzione e Fallimenti (in seguito LEF), fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano. Il riconoscimento e l’esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli, seppure contenute in una sentenza di divorzio italiana, sono rette dalla Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con sentenza del 20 marzo 2007, nel frattempo cresciuta in giudicato, il Tribunale di Imperia (Italia) ha pronunciato il divorzio tra due coniugi, l'uno di cittadinanza italiana e l'altra di cittadinanza italiana e svizzera. La ex moglie, trasferitasi con i due figli in Svizzera, segnatamente in Ticino, ha chiesto al Tribunale d'appello di Lugano (I CCA) che la sentenza di divorzio fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.
La I CCA ha accolto parzialmente l'istanza, dichiarandosi competente al riconoscimento unicamente sullo statuto dei figli minorenni disciplinato dal Tribunale di Imperia (rilascio di documenti d'identità, affidamento, diritti di visita), dichiarandosi per il resto incompetente (la pronuncia del divorzio e contributi di mantenimento).
Secondo l'art. 29 LDIP in relazione con l'art. 511 cpv. 1 CPC (Codice di Procedura Civile Ticinese), la I CCA è competente per riconoscere e dichiarare esecutive le sentenze civili pronunciate all'estero. Per converso, giusta l'art. 32 cpv. 1 LDIP sfuggono alla competenza della I CCA il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall'autorità cantonale di vigilanza: ciò è il caso della pronuncia del divorzio; tale competenza è esclusiva e non lascia spazio a procedure cantonali di exequatur (DTF 99 Ib 241 consid. 2). Se un coniuge è cittadino svizzero, dunque, solo l'autorità di vigilanza può disporre la trascrizione della sentenza estera nei registri svizzeri. La procedura di exequatur davanti alla I CCA sussiste solo per le sentenze di divorzio che riguardano due coniugi stranieri. Per contro, se si fosse trattato di separazione coniugale pronunciata dal Tribunale italiano, la I CCA sarebbe stata competente per la sua delibazione in Svizzera, siccome in Svizzera la separazione personale (coniugale) non dispiega alcun effetto sullo stato civile.
Per quanto concerne i contributi di mantenimento (fissazione o esonero), la I CCA ritiene applicabile l'art. 512 CPC, secondo cui il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro avviene ad opera del Giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano; quindi anche su questo argomento non è data la competenza della I CCA per la delibazione della sentenza italiana.
Infine, per quanto riguarda lo statuto dei figli minorenni disciplinato dal Tribunale di Imperia (rilascio di documenti d'identità, affidamento, diritti di visita), la I CCA indica che il riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli, contenute o meno in una sentenza di divorzio, sono retti dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01). Quindi, tanto l'attribuzione dell'autorità parentale quanto la disciplina sul diritto di visita (e sull'ottenimento di “documenti di espatrio” - frase questa contenuta nel dispositivo della sentenza di divorzio italiana) da parte dei genitori soggiacciono nella fattispecie alla citata Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (DTF 126 III 301 consid. a/aa) e la I CCA risulta competente per la relativa delibazione (come indica la I CCA per i punti concernenti il rilascio di documenti d'identità, l'affidamento dei figli e i diritti di visita la sentenza italiana "è riconosciuta e dichiarata esecutiva").
* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello di Lugano: ICCA 10.2007.15.
Data modifica: 28/04/2008