Delibazione di una trattenuta di stipendio italiana in materia di contributi alimentari per il figlio

Caso 234 del 31/01/2010

Quale è la procedura per delibare una sentenza estera di trattenuta di stipendio?

In una sentenza del 15 maggio 2009 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive le sentenze civili emanate all'estero. Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, occorre che sia sentito anche il terzo cui è destinato l'ordine.

Sentenza I CCA 10.2009.4 del 15.05.2009.

Questa giurisprudenza risulta ormai superata (v. anche caso 328).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il Tribunale di Como ha pronunciato il divorzio tra due coniugi domiciliati in Italia. Ha in particolare condannato il marito a versare alla moglie un determinato contributo alimentare per il figlio. La ex moglie si è in seguito rivolta sempre al Tribunale di Como, chiedendo di ordinare al datore di lavoro in Svizzera per cui l'ex marito lavora di trattenere dallo stipendio di lui la somma degli alimenti che egli non provvede a pagare e di riversarla a lei in favore del figlio. Accertato che l'ex marito non aveva adempiuto, se non in minima parte, l'obbligo di mantenimento nei confronti del minorenne, il Tribunale di Como ha accolto la richiesta di trattenuta salariale della ex moglie. Cresciuta in giudicato, la ex moglie si è rivolta alla Camera civile di appello per chiedere la delibazione della decisione italiana, convenendo in giudizio il datore di lavoro dell'ex marito.

La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 29 LDIP). Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, in particolare, Schwander raccomanda che sia sentito anche il terzo cui è destinato l'ordine (Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 177). Il datore di lavoro dell'ex marito è stato invitato pertanto a presenziare alla discussione indetta dalla Camera civile di appello.

I criteri che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere in Svizzera figurano agli art. 25 segg. LDIP. I trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP). Ora, il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è regolato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni ali­men­tari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la Convenzione di Luga­no (Convenzione concernente la competenza giurisdizio­nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia.
Nessuno dei due trattati prevale, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti dell'una e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Ber­ner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC).

L'ordine giudiziale italiano risulta senz'altro una decisione nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2).

Occorre dunque esaminare se la decisione è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli art. 7 o art. 8 (art. 4 cpv. 1 n. 1 della Convenzione) e se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine (art. 4 cpv. 1 n. 2), nonché verificare se non si sia in presenza delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione enunciate all'art. 5 della Conven­zione dell'Aia.

Il Tribunale d'appello indica inoltre che ci si può domandare se per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo anche nei confronti del terzo, l'ordine non debba ema­nare cumulativamente da un'autorità competente secondo il rapporto giuridico che intercorre fra il debitore e il terzo datore di lavoro (cfr. Schwander, op. cit., n. 19 in fine ad art. 177 CC). La risposta del Tribunale d'appello è negativa, per lo meno nel­l'ipotesi in cui i coniugi (o ex coniugi) siano entrambi domiciliati all'estero. In tal caso, per vero, i Tribunali o le Autorità svizzeri non sono competenti per pronunciare trattenute di stipendio, né secondo l'art. 46 LDIP né secondo l'art. 7 della predetta Convenzione dell'Aia, salvo incondizionata costituzione in giudizio del debitore (cfr. caso-178). Il coniuge creditore dovendo far capo a Tribunali o Autorità esteri, il datore di lavoro non può pretendere dunque che l'ordine di trattenuta sia – cumulativamente – pronunciato nello Stato del suo domicilio o della sua dimora abituale (art. 149 cpv. 1 LDIP), poco giovando le eventualità prospettate sussidiariamente dall'art. 149 cpv. 2 LDIP.


Data modifica: 16/11/2017

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland