Caso 178 del 03/09/2007
Il Giudice svizzero è competente per emanare una trattenuta di stipendio chiesta da un coniuge domiciliato all'estero nei confronti dell'altro coniuge (o ex coniuge) domiciliato in Svizzera o eventualmente all'estero?
In una sentenza del 14 settembre 2006 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
In linea di principio il Giudice svizzero è competente per emanare una trattenuta di stipendio chiesta da un coniuge domiciliato all'estero nei confronti dell'altro coniuge (o ex coniuge) domiciliato in Svizzera oppure domiciliato all'estero se il datore di lavoro di quest'ultimo è domiciliato o ha sede in Svizzera.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Vi sono tre normative che a livello svizzero regolano la diffida ai debitori, vale a dire gli artt. 132, 177 e 291 CC.
Nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale d'appello ricorda che l'avviso ai debitori degli artt. 132, 177 e 291 non è un provvedimento cautelare, bensì una misura di esecuzione privilegiata sui generis (DTF 130 III 492 consid. 1.3 con rimandi, 110 II 13 consid. 1d e 1e), cui si applicano per analogia i principi relativi al pignoramento dei redditi (DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.414/2004 del 22 marzo 2005, consid. 3.3). Trattandosi in simili casi di diffidare il debitore di regola domiciliato in Svizzera di un coniuge domiciliato all'estero, di principio la competenza per territorio del Giudice svizzero è data (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 177 CC).
Il Tribunale d'appello giunge tuttavia alla conclusione (invero esplicitamente solo nella massima della medesima sentenza pubblicata in RTiD I-2007, sentenza 17c) che anche nel caso in cui entrambi i coniugi (o ex coniugi) siano domiciliati all'estero, il Giudice svizzero è competente se il datore di lavoro del debitore alimentare è domiciliato o ha sede in Svizzera. Tale considerazione non si evince esplicitamente dalla sentenza la quale, nella versione reperibile su internet, per necessità di anonimato, non indica esplicitamente il domicilio delle parti; tuttavia da indicazioni raccolte dallo scrivente è stato possibile accertare che nel caso concreto entrambe le parti erano domiciliate in Italia, mentre il datore di lavoro del coniuge debitore era domiciliato (sede) in Svizzera.
In ogni caso, nella fattispecie trattata, la parte convenuta si è costituita in giudizio senza riserve (art. 6 LDIP), per cui la competenza del Giudice svizzero è stata ammessa senza troppe valutazioni. La dottrina nell'ammettere la competenza del Giudice svizzero nel caso in cui entrambe le parti siano domiciliate all'estero non sembra unanime (ad es. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 26 ad art. 177 CC e IVO SCHWANDER in: Basler Kommentar, n. 16 ad art. 177 CC esprimono invero dubbi e perplessità).
* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: inc. no. 11.2006.37.
Nella sentenza I CCA 10.2009.4 del 15 maggio 2009 il Tribunale d'appello ha tuttavia precisato che nell'ipotesi in cui i coniugi (o ex coniugi) siano entrambi domiciliati all'estero i Tribunali o le Autorità svizzeri non sono competenti per pronunciare trattenute di stipendio, né secondo l'art. 46 LDIP né secondo l'art. 7 della Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), salvo incondizionata costituzione in giudizio del debitore.
Nella sentenza DTF 138 III 11 (tradotta in francesce con interessante nota di Denis Tappy in JdT 2012 II 560) il Tribunale federale ha precisato che la diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC, che si fonda su una sentenza relativa al mantenimento pronunciata all'estero e riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non rientra nel campo di applicazione della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (consid. 5). La procedura per ordinare una tale diffida ai debitori costituisce una procedura in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 16 n. 5 vecchia CL e nuovo art. 22 cifra 5 CL (consid. 7). Cfr. per altre interessanti considerazioni anche caso 328.
Sulla trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato all'estero v. anche I CCA 11.2013.22 del 13 settembre 2013 (RTiD I 2014 40c). Il giudice svizzero è competente anche per dichiarare esecutiva una diffida emanata all’estero nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera? Quesito lasciato indeciso.
Data modifica: 03/09/2007