Caso 376 del 01/04/2016
Il Giudice può decidere una diffida ai debitori per il contributo di mantenimento dovuto ad un figlio maggiorenne?
In una sentenza del 4 marzo 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Dal compimento della maggiore età sarà il figlio a dover agire personalmente per l’incasso degli alimenti a suo favore. Non vi è alcun motivo per non ammettere la possibilità di decidere un avviso ai debitori per un contributo alimentare a favore di un figlio maggiorenne.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
In prima sede il Giudice ha ordinato al datore di lavoro del marito/padre di trattenere dallo stipendio di quest’ultimo l’importo alimentare dovuto alla figlia maggiorenne pari a CHF 1'130.00 mensili, oltre assegni famigliari. Il marito/padre ha, con esito negativo, ricorso fino al Tribunale federale.
Giusta l’art. 291 CC se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
Secondo il ricorrente questa norma non si applicherebbe ai figli maggiorenni, dato che con la maggiore età non sarebbero più rappresentati legalmente dall’altro genitore.
La diffida ai debitori, sia che riguardi il contributo di mantenimento a favore del coniuge (art. 177 CC), sia quello dell’ex coniuge (art. 132 CC) o il figlio (art. 291 CC), tende a garantire all’avente diritto il pagamento regolare di detto contributo. Secondo la giurisprudenza l’ente pubblico che anticipa gli alimenti è legittimata a chiedere la diffida ai debitori per i crediti futuri non ancora esigibili (DTF 137 III 193, consid. 2 e 3, pag. 197 e seg.).
Dal compimento della maggiore età spetta al figlio dover agire personalmente per il pagamento degli alimenti a suo favore (per la procedura di incasso cfr. sentenza TF 5A_984/2014 consid. 3 del 3 dicembre 2015, destinata a pubblicazione; v. anche DTF 129 III 55, consid. 3.1.2, pag. 57); a proposito della questione specifica dell’avviso ai debitori non vi è alcun motivo per trattare il figlio maggiorenne diversamente dal coniuge o dall’ente pubblico che anticipa gli alimenti, per cui dalla maggiore età sarà il figlio direttamente, e non un suo rappresentante legale (genitore), a dover chiedere l’avviso ai debitori per un contributo alimentare a suo favore (per un caso di applicazione cfr. sentenza TF 5D_150/2010 del 13 gennaio 2011).
Nella sentenza DTF 142 III 78 il Tribunale federale ha indicato che dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, il genitore precedentemente detentore dell'autorità parentale non è legittimato a promuovere in nome proprio un'esecuzione per contributi di mantenimento relativi al periodo della minore età del figlio e a chiedere, a questo riguardo, il rigetto dell'opposizione.
Data modifica: 01/04/2016