Diniego del diritto alle relazioni personali in caso di sospetti di abusi sessuali

Caso 170 del 16/04/2007

Un diniego rispettivamente una revoca del diritto alle relazioni personali entra in considerazione quando già i contatti limitati con il genitore che non detiene la custodia minacciano il bene del figlio. Secondo la giurisprudenza ciò è il caso quando lo sviluppo psichico e/o fisico del figlio è messo in pericolo segnatamente da trascuratezza, dall’uso della violenza e in particolare da molestie sessuali da parte del genitore che non detiene la custodia.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto i coniugi sono divorziati dal luglio del 2004 e i due figli minorenni sono stati affidati alla madre; al padre è stato garantito un ampio diritto di visita. Nell'ottobre del 2005 la madre ha appreso dal figlio di 8 anni di una sua telefonata con il padre in cui sarebbero stati riferiti degli abusi sessuali di quest'ultimo nei confronti del figlio. A richiesta della madre, il giudice ha sospeso i diritti di visita del padre, ordinando nel contempo una perizia psichiatrica sui figli; su ricorso del padre, l'autorità cantonale ha ripristinato il diritto di visita per la durata di due ore al mese, presso e all'interno di un determinato Punto di Incontro. La madre ha ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione cantonale resa su ricorso.

Secondo l'art. 273 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze; se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni. Giusta l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

Nel caso concreto nell'ambito delle misure provvisionali l'abuso sessuale è stato ritenuto verosimile.
Orbene, in caso di sospetti abusi sessuali del genitore non affidatario frequentemente si prevede la soluzione provvisoria dei diritti di visita presso un Punto di Incontro (in Ticino il Punto di Incontro presso Casa Santa Elisabetta). Se tuttavia non è presente costantemente una terza persona durante i diritti di visita, il genitore sospettato degli abusi sessuali (nel casco concreto il padre) potrebbe influenzare il figlio, rendendo così impossibile il lavoro peritale tendente all'accertamento degli abusi sessuali. E' nell'interesse sia dei figli che dei genitori poter disporre di una perizia attendibile che possa rispondere in modo chiaro sulla sussistenza o meno degli abusi sessuali; è importante che il perito incaricato possa intrattenersi con il figlio prima di qualsiasi incontro con il padre, sospettato degli abusi, e che il diritto di visita non pregiudichi dunque l'esito della perizia. Se, come nel caso concreto, non è possibile garantire un diritto di visita alla presenza costante di una terza persona (nella decisione impugnata è stato previsto solo all'interno del Punto d'Incontro), allora si giustifica senz'altro mantenere sospeso il diritto di visita. D'altra parte, secondo il principio della proporzionalità, è ben meno grave una soppressione temporanea del diritto di visita, che non pregiudicare a lungo termine i rapporti tra il figlio e il presunto abusante.
Il Tribunale federale conclude la propria sentenza dicendo che l'autorità di ricorso è dunque incorsa nell'arbitrio prevedendo un diritto di visita sorvegliato prima che fossero esperite le prime constatazioni peritali dello psichiatra.

Va precisato che il Tribunale federale giudica la sentenza cantonale impugnata come arbitraria, siccome il diritto di visita non sarebbe sorvegliato; tuttavia si esprime su una fattispecie in cui non è stata prevista la presenza costante e a stretto contatto di una terza persona ai diritti di visita; nel caso concreto i medesimi sono stati previsti all'interno di una struttura, dove certo sono presenti dei professionisti, ma che non necessariamente sono a stretto contatto con gli interessati, tanto da poter intervenire in caso di frasi inadeguate del padre.

Vi è da porsi la domanda a sapere se anche con quest'ultima garanzia non sia il caso di mantenere provvisoriamente in sospeso in diritti di visita, per lo meno fintanto che il perito non abbia esperito le sue indagini preliminari e che, secondo il suo parere, non vi siano più pericoli di pregiudicare l'esito peritale. D'altronde la comunicazione tra persone avviene in forma verbale, ma anche e soprattutto in forma non verbale (segnatamente mediante l'espressione del viso, la gestualità, ecc.), tutti fattori che potrebbero portare il bambino a non esprimersi liberamente durante il lavoro peritale e dunque pregiudicare le relative conclusioni.

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale Federale: 5P.131/2006/frs.


Data modifica: 16/04/2007

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