Caso 229 del 16/11/2009
Gli ex genitori affilianti di un bambino, dal momento in cui quest’ultimo è ritornato a vivere con i suoi genitori, hanno un diritto all’informazione?
In una sentenza del 25 maggio 2009, il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:
Un diritto d’informazione degli ex genitori affilianti, con riferimento a un bambino che abita di nuovo con la madre naturale, non può essere desunto dall’art. 275a CC. Pure l’art. 307 cpv. 3 CC può servire quale base legale solo in condizioni eccezionali. Ipotizzabile può però essere il ricorso all’art. 274a CC quale base legale. Ciò in particolare quando il diritto d’informazione serva per la preparazione di un successivo diritto di visita. Presupposto è in quest’ambito che il bene del figlio permetta il diritto d’informazione degli ex genitori affilianti.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso concreto una bambina di 8 anni e mezzo era stata affidata ai nonni dal suo decimo mese di vita ed è restata con loro per sette anni, per poi essere nuovamente affidata alla madre. In discussione è il diritto dei nonni di poter essere informati sulla nipote riaffidata alla madre e di poter disporre di una sua fotografia attuale, oltre al diritto di visita.
L'art. 307 cpv. 1 CC prevede che se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio. In questo senso l’autorità tutoria può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione. In concreto la fattispecie non indica tuttavia che il bene della bambina sia gravemente minacciato e tanto meno che i genitori affilianti siano stati designati quali persone con diritto di controllo e informazione: di conseguenza un diritto di informazione dei nonni non può derivare da questa norma.
L'art. 275a CC, introdotto con la riforma del diritto del divorzio del 2000, prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio. Questa norma è però applicabile ai genitori e non a terze persone (anche se sono parenti, come i nonni).
Secondo l'art. 274a CC in circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. Queste altre persone tra i parenti sono soprattutto i nonni, ma anche i precedenti genitori affilianti. Nel caso concreto in discussione c'è la preparazione del diritto di visita degli ex genitori affilianti e in quest'ambito risulta importante il diritto di informazione. Il presupposto è che il bene del figlio richieda di accordare il diritto d'informazione agli ex genitori affilianti.
Data modifica: 16/11/2009