Diritto di visita: mediazione

Caso 25 del 13/11/2000

Quali misure possono essere prese in caso di problemi nell’esercizio del diritto di vista?

In una sentenza del 23 agosto 1999* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Nell’interesse del figlio l’esercizio del diritto di visita può anche essere sottoposto a restrizioni. Il diritto di visita accompagnato costituisce una restrizione decisa dall’autorità, come pure l’obbligo fatto ai genitori di presentarsi periodicamente presso un Punto di incontro (p. es. un centro di mediazione). Altre limitazioni del diritto di visita sono quelle che riguardano la durata, la frequenza, ecc. fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla revoca del diritto di visita.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le relazioni personali (espressione più adatta che ingloba anche il cosiddetto "diritto di visita") sono regolamentate nell'interesse della prole. Se non vi sono problemi, vi sono più soluzioni possibili, alcune molto flessibili (dove i genitori definiscono di volta in volta le relazioni personali) ed alcune più rigide (dove il genitore non affidatario può vedere la prole solo in certi giorni e rispettando orari precisi).
Non sempre le relazioni personali sono senza difficoltà e a volte il conflitto genitoriale può mettere in pericolo gli interessi dei figli: possono dunque essere necessarie delle misure d'appoggio o di sostegno, che aiutino i genitori nel dialogo costruttivo in favore della prole. Una delle misure possibili è l'obbligo fatto ai genitori di seguire una mediazione ad opera di terzi. Si tratta di una misura che il Tribunale d'appello ha definito quale forma attenuata di limitazione del diritto di visita, ma pur sempre una limitazione, espressione criticata da una nota in calce alla pubblicazione in REP qui sotto indicata, dove viene definita piuttosto quale misura d'accompagnamento e non una restrizione.
Non si tratta di una differenza di terminologia, ma di concetto, siccome ciò che il Tribunale d'appello considera limite del diritto di visita, l'autore della nota ritiene essere una misura che per contro lo facilita.

* Sentenza pubblicata in REP 1999, pag. 157.

 


Data modifica: 13/11/2000

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