Caso 243 del 01/07/2010
Cosa accade ai prelievi anticipati immessi nell’abitazione se l’immobile rimane in comproprietà dopo il divorzio? Quale è il Tribunale svizzero competente in caso di divorzio pronunciato all’estero? Cosa accade se il Giudice del divorzio ordina la divisione della prestazione di uscita e nel frattempo insorge un evento assicurato? E’ responsabile una cassa pensioni che versa la prestazione di libero passaggio all’assicurato in caso di divorzio, senza che sia stata ancora ordinata la suddivisione dell’importo?
In alcune sentenze qui riassunte il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
– laddove il tribunale del divorzio, a conoscenza dell’insorgenza di un evento assicurato – in casu invalidità -, ordina la divisione a metà della prestazione d’uscita sulla base dell’art. 122 CC, il tribunale competente in materia di previdenza deve applicarla, se la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato su questo punto e se le condizioni per l’imputazione di una parte della prestazione medesima sull’indennità adeguata giusta l’art. 22b LFLP sono adempiute (sentenza pubblicata in DTF 134 V 384);
– qualora gli ex coniugi dovessero rimanere, anche dopo il divorzio, proprietari comuni dell’immobile finanziato mediante prelievi anticipati, questi ultimi vanno presi in considerazione ai fini della divisione degli averi previdenziali; tuttavia, il prelievo anticipato del coniuge avente diritto a una compensazione non può essere dato a titolo di prestazione di uscita poiché continua ad essere investito nell’abitazione e non si trova nella sostanza dell’istituto di previdenza (sentenza pubblicata in DTF 136 V 57);
– in caso di divorzio pronunciato all’estero con ripartizione degli averi previdenziali, la competenza territoriale del tribunale svizzero della previdenza professionale è retta dall’art. 73 cpv. 3 LPP; le istituzioni della previdenza professionale non sono tenute in maniera generale a esaminare, prima di concedere un prelievo anticipato a un assicurato divorziato, se la compensazione previdenziale ordinata in occasione del divorzio sia stata eseguita (sentenza pubblicata in DTF 135 V 425);
– dopo che il tribunale del divorzio ha fissato le quote di ripartizione delle prestazioni d’uscita conformemente all’art. 142 CC e ha trasmesso la causa al tribunale competente in materia di previdenza professionale del luogo del divorzio, quest’ultimo è imperativamente competente pure per l’esame pregiudiziale del pagamento in contanti di una prestazione di libero passaggio durante il matrimonio (sentenza pubblicata in DTF 135 V 232).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Dedico questo commento ad alcune recenti sentenze, tutte emanate dal Tribunale federale nell'ambito della divisione della previdenza professionale in caso di divorzio.
La sentenza pubblicata in DTF 134 V 384 precisa alcune rispettive competenze del Giudice del divorzio rispetto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Relativamente alla sentenza pubblicata in DTF 136 V 57 evidenzio in particolare che in caso di divorzio il valore nominale dei prelievi anticipati per il finanziamento di immobili dev'essere sommato alla prestazione di uscita calcolata al momento del divorzio; tali prelievi anticipati tuttavia non sono più a disposizione dell'istituto previdenziale, per cui quest'ultimo non può versarlo sotto forma di prestazione di uscita all'altro coniuge; il Tribunale federale rammenta che il divorzio non è un evento che crea un obbligo di rimborso all'istituto previdenziale ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 LPP, anche se uno dei coniugi non occupa più personalmente l'immobile. La particolarità del caso concreto è che i coniugi, nonostante il divorzio, sono rimasti comproprietari dell'immobile finanziato con il prelievo anticipato, così che ciascuno di essi mantiene un diritto d'uso e di godimento di tale immobile e può dunque ancora approfittare del prelievo anticipato. Lo scopo previdenziale risulta dunque rispettato nel suo principio.
Nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 425 viene trattata la questione della competenza del Giudice svizzero in caso di divorzio pronunciato all'estero. Se il diritto estero non conosce una procedura analoga a quanto previsto dall'art. 141 CC, il Giudice del divorzio estero dovrebbe fissare le proporzioni della suddivisione, ma starà al Giudice svizzero calcolare ed eseguire la decisione estera. La legge non indica il foro del Giudice svizzero: Tribunale federale indica che la competenza del Giudice svizzero è data al foro del domicilio della parte convenuta al momento dell'inoltro della domanda; tale foro corrisponde a quello che sarebbe stato se il divorzio fosse stato inoltrato in Svizzera a quel momento, richiamando l'art. 73 cpv. 3 LPP. Il Tribunale federale evidenzia inoltre che una responsabilità dell'istituto previdenziale è data unicamente nel caso in cui il medesimo abbia violato il suo dovere di diligenza; nel caso concreto il versamento senza il consenso del coniuge era intervenuto dopo la pronuncia del divorzio ma prima della divisione previdenziale da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, per cui non è stata accertata alcuna violazione del dovere di diligenza dell'istituto previdenziale non potendo prendere che quest'ultimo si assicurasse che l'altro coniuge (ormai ex coniuge) non avesse più alcuna pretesa di previdenza professionale da far valere con il divorzio. Al coniuge beneficiario spetta in ogni caso, sia nella procedura di divorzio che in quella giusta l'art. 25a LFLP, il diritto di chiedere, a salvaguardia dei suoi diritti, l'adozione di misure cautelari volte ad impedire che il capitale pensionistico dell'altro coniuge venga pendente lite prelevato o versato in contanti (DTF 135 V 425, consid. 6.6.3, pag. 434).
In merito alla sentenza pubblicata in DTF 135 V 232 il Tribunale federale spiega che se durante il matrimonio è stato effettuato un versamento in contanti senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo al momento del divorzio può far valere un risarcimento del danno nell'ambito della suddivisione previdenziale. Il Giudice deve considerare d'ufficio eventuali prestazioni di libero passaggio di altri istituti previdenziali e per questa ragione il diritto alla suddivisione della prestazione di libero passaggio è indissociabile dal diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale competente è dunque lo stesso, ossia il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che al foro del divorzio è competente per calcolare la prestazione di uscita da dividere; se del caso deciderà preliminarmente la questione del versamento a contanti e il conseguente danno che ciò potrebbe aver cagionato.
Data modifica: 01/07/2010