Caso 314 del 16/07/2013
Cosa accade se il coniuge debitore della prestazione di libero passaggio ha messo precedentemente a pegno gli averi previdenziali e non risulta più possibile l'accredito pensionistico ex art. 122 CC?
In una sentenza del 25 novembre 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La semplice messa a pegno degli averi previdenziali non modifica il loro ammontare; anche se messa a pegno, la prestazione di libero passaggio si trova, senza cambiamenti, nel patrimonio dell'istituo previdenziale e può essere quantificata ex art. 122 CC. Il trasferimento di parte della cassa pensioni messa a pegno all'altro coniuge necessita il consenso del creditore garantito. In caso suo di rifiuto, sono possibili vari scenari, tra cui, in ultima analisi, il pagamento di un'indennità adeguata ex art. 124 CC sotto forma di rate.
Sentenza pubblicata in DTF 137 III 49
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il matrimonio risale al 1996; i coniugi si sono separati nel 2005 e nel 2008 hanno inoltrato una procedura di divorzio, dove il punto sulla divisione della prestazione di libero passaggio del marito è rimasto controverso. Gli averi previdenziali del marito durante il matrimonio sono stati concordemente messi a pegno presso la banca che ha concesso il credito ipotecario all'abitazione di proprietà del marito.
Fatti accertati e indiscussi sono l'ammontare del credito muliebre relativo alla divisione della prestazione di libero passaggio del marito, che ammonta a CHF 72'755.60, e che durante il matrimonio la coppia ha messo a pegno la prestazione di libero passaggio del marito per l'abitazione coniugale di proprietà del medesimo.
L'art. 122 CC regola la suddivisione della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio. L'art. 124 CC interviene solo subordinatamente, qualora un caso di previdenza sia già sopraggiunto o se la divisione previdenziale non sia più possibile per altri motivi.
I fondi previdenziali possono essere utilizzati per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio. Essenzialmente le stesse regole si applicano in caso di messa a pegno dei fondi previdenziali. In caso di divorzio il versamento anticipato e la messa a pegno di averi previdenziali sono trattati in modo analogo; tuttavia la sola messa a pegno non modifica, contrariamente al versamento anticipato, l'ammontare degli averi previdenziali. Nonostante la messa a pegno, la prestazione d'uscita si trova sempre e senza modifica alcuna nel patrimonio dell'istituto di previdenza e può essere quantificato ex art. 122 CC senza difficoltà. Se l'oggetto finanziato o per la messa a pegno perde di valore, a dipendenza della perdita intervenuta le somme servite al finanziamento o messa a pegno possono essere escluse dal riparto ex art. 122 CC. Se l'istituto previdenziale rifiuta di dare il proprio consenso ex art. 122 CC al trasferimento della prestazione di libero passaggio all'altro coniuge, possono sorgere delle difficoltà.
Nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 324 il Tribunale federale ha spiegato che se l'ex coniuge debitore del credito di compensazione ai sensi dell'art. 122 CC ha beneficiato di un prelievo anticipato e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire tale credito, l'istituto previdenziale può essere obbligato a trasferire solo gli averi a sua disposizione. Spetta per il resto all'ex coniuge debitore di versare la differenza (consid. 5.2). Le possibilità per permettere l'accredito pensionistico sono le seguenti:
- se il versamento anticipato non ha consumato tutto l'avere previdenziale, il credito pensionistico dell'altro coniuge va compensato con la prestazione di libero passaggio restante;
- se il debitore del credito previdenziale dispone di sufficiente sostanza, può allora rimborsare il relativo importo al suo istituto previdenziale affinché quest'ultimo possa dar seguito al necessario accredito pensionistico a favore dell'altro coniuge;
- è possibile trasferire al coniuge creditore tutto o parte del credito condizionato di rimborso anticipato;
- è possibile valutare delle soluzioni concordate tra coniugi, tra le quali quella di soprassedere momentaneamente all'esigibilità della divisione previdenziale, previa garanzia immobiliare e coinvolgimento dei due istituti previdenziali.
Se non esiste soluzione alternativa e il coniuge debitore non dispone di mezzi finanziari per adempiere al proprio obbligo previdenziale verso l'altro coniuge, al Tribunale non resta altro che rinunciare al riparto del versamento anticipato (art. 123 cpv. 2 CC) e prevedere a favore del coniuge creditore un'equa indennità ex art. 124 CC di un importo pari alla prestazione di libero passaggio dovuta, da pagarsi in rate (cfr. DTF 135 V 324, consid. 5.2.1).
Lo stesso ragionamento vale in caso di messa a pegno degli averi previdenziali.
Data modifica: 16/07/2013