Caso 188 del 03/02/2008
E’ possibile derogare alla suddivisione legale della previdenza professionale in caso di divorzio, nel caso in cui un coniuge abbia avuto durante il matrimonio un comportamento anticoniugale?
In una sentenza del 12 aprile 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Di principio, in caso di divorzio un coniuge ha un diritto incondizionato alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio. La divisione può essere rifiutata, in tutto o in parte, ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Secondo la giurisprudenza, unicamente le condizioni economiche dopo il divorzio sono atte a giustificare il rifiuto della divisone. Per contro, un comportamento anticoniugale o la perpetrazione di reati penali non gravi contro un coniuge non è sufficiente per rifiutare la divisione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'argomento sulla deroga della suddivisione della prestazione di libero passaggio è già stato trattato in particolare nel caso-94 e nel caso-163. Il Tribunale federale si è più volte pronunciato sull'argomento: le principali sentenze pubblicate sono la DTF 133 III 497, la DTF 129 III 577 e riferimenti.
L'art. 123 cpv. 2 CC prevede che il Giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Tale eccezione va applicata in modo restrittivo. Finora il Tribunale federale ha ammesso la deroga solo per motivi economici. Parte della dottrina ritiene che la deroga alla divisione a metà della prestazione di libero passaggio sia possibile anche in caso di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), se un coniuge in violazione dell'art. 159 CC non si sia curato minimamente dell'unione coniugale o se si sia reso colpevole di un grave reato penale nei confronti dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 125 cpv. 3 cifra 3 CC, creandogli una lesione personale grave (cfr. a questo proposito SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, N. 16 ad art. 123 CC). Il Tribunale federale - nella sentenza qui commentata - ha lasciato aperta la domanda e ciò siccome nel caso concreto i reati penali del coniuge erano di coazione, violazione di domicilio, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, comportamenti certo punibili penalmente ma non da considerare gravi ai sensi dell'art. 125 cpv. 3 cifra 3 CC.
Il Tribunale federale ha inoltre aggiunto che anche il fatto che un coniuge abbia volontariamente perso un lavoro e quindi mancato di contribuire per la previdenza professionale non permette l'applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC, siccome di regola un comportamento anticoniugale non dà diritto a derogare alla suddivisione legale della prestazione di libero passaggio (cfr. SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., N. 16 ad art. 123 CC) e comunque il ricorso presentato non ha spiegato in cosa consisterebbe l'abuso di diritto.
* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.286/2006 (cfr. anche FamPra.ch 4/2007, N. 88. Il Tribunale si è tuttavia in seguito pronunciato nella sentenza 5C.224/2006 del 14 giugno 2007, pubblicata in DTF 133 III 497) .
Data modifica: 03/02/2008